10/E/2014 su aspetti tecnici della materia tributaria

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La circolare n. 10/E, del 14 maggio 2014, consente al Fisco di chiarire aspetti di natura tecnica nella materia tributaria. Contiene numerosi paragrafi (ben 13), racchiusi in 32 pagine pubblicate online nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate.

Per il riepilogo di questo sostanzioso documento, ripercorriamo fedelmente la classificazione scelta.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Nei giudizi su accertamenti esecutivi, riguardo ai quali l’ufficio riscuote le somme dovute a seguito di sentenza notificando al contribuente un’intimazione di pagamento, se il contribuente ritiene che l’Ufficio fiscale abbia errato nel richiedere somme in pendenza di giudizio di secondo grado o di legittimità, fermo restando il possibile riesame dell’atto in autotutela, l’intimazione può essere impugnata - previa mediazione tributaria, quando prevista - dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale, per vizi propri dell’atto.

SOCIETA’ DI COMODO

Per società, imprese e professionisti La società di comodo o la società in perdita sistematica che non superano il test di operatività, subiranno ogni penalizzazione - compreso il divieto di chiedere il rimborso IVA, di utilizzare l’IVA in compensazione, ecc. – anche adeguandosi al reddito minimo previsto per l’anno in cui risultano non operative.

PERDITE SUI CREDITI

L’Agenzia ritiene corretta - anche quando effettuata prima del periodo d’imposta in corso al 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della Legge 134/2012 che ha introdotto la novità - la deduzione delle perdite su crediti prescritti nel periodo d’imposta in cui gli stessi crediti sono andati in prescrizione.

RIVALUTAZIONI

E’, invece, negativo il parere delle Entrate circa la possibilità di effettuare una rivalutazione dei beni d’impresa con rilevanza solo civilistica: l’operazione contabile assume anche una valenza fiscale, perciò si perfeziona solo con il versamento dell’imposta sostitutiva, necessaria per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio.

REDDITO D’IMPRESA

Tre punti fermi:

• le sopravvenienze attive e passive relative a cespiti persi a causa di un evento calamitoso concorrono alla formazione della base imponibile Irap delle imprese, anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito;
• i maggiori valori imputati in aumento dell’onere sostenuto per l’acquisto di beni merce, valutati a costo specifico, non rilevano fiscalmente;
• la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati dall’1 gennaio 2014, deve avvenire - per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la gran parte del periodo di imposta e per gli altri beni mobili d’impresa - in un tempo minimo corrispondente alla metà del periodo di ammortamento (ovvero in due anni).

DETRAZIONI E RIMBORSI D’IMPOSTAPer tutti i contribuenti

Benché per gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, la norma preveda già che siano agevolati con il “bonus ristrutturazioni”, non dando anche diritto all’ulteriore detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato, è tuttavia fruibile anche il “bonus arredi”, quando le misure di prevenzione ricadono tra gli interventi di:

- manutenzione ordinaria (solo se sulle parti comuni),
- manutenzione straordinaria,
- restauro o risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia.

IMU

Sull’IMU, la circolare n. 10/E/2014 precisa che: non è ammessa la deducibilità del 50% della quota dell’Imposta deducibile (30% per il 2013, 20% dal 2014), versata per gli immobili utilizzati promiscuamente da imprese o professionisti; la deduzione dell’Imposta dal reddito di impresa e di lavoro autonomo è consentita a partire da quella relativa all’anno 2013 (pertanto, se l’Imu 2012 venisse versata tardivamente nel 2013 sarebbe indeducibile).

n.b. - La deducibilità dell’imposta è legata al suo effettivo pagamento: l’Imu 2013 versata tardivamente nel 2014 potrà essere “scalata” nel 2014, non nel 2013.

COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA

La Legge di Stabilità 2014 (n. 147, del 27 dicembre 2013) ha previsto che, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Il limite di 15mila euro, oltre il quale diviene appunto obbligatorio il visto, riguarda esclusivamente la “compensazione orizzontale” (quella, cioè, con altri debiti d'imposta diversi dall'IVA o contributivi). E’ un limite riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Le compensazioni oltre soglia possono avvenire anche prima di presentare la dichiarazione da cui emergono i crediti, diversamente da quanto previsto per le compensazioni Iva. La disposizione riguarda i crediti maturati dall’anno d’imposta 2013. Pertanto, il credito risultante dalla dichiarazione 2012, non utilizzato nel corso del 2013, può essere compensato senza tener conto del nuovo limite fino a quando non confluisce nella dichiarazione 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.

DETRAZIONI E RIMBORSI D’IMPOSTA. Per dipendenti e assimilati

La misura introdotta dalla Stabilità 2014, che dispone controlli preventivi sui rimborsi da 730 superiori a 4mila euro (con erogazione delle eventuali somme spettanti da parte non del sostituto d’imposta ma della stessa Agenzia delle Entrate, una volta effettuati i controlli), non trova applicazione in assenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e di riconoscimento di eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. In questi casi i rimborsi, anche quando superiori a 4mila euro, sono effettuati “ordinariamente” dal sostituto d’imposta, senza controllo preventivo. L’importo utilizzato in compensazione per i versamenti di altri tributi (Imu, Tasi ecc.), non risultando come eccedenza nel quadro F del modello 730, non rileva ai fini della verifica dei 4mila euro.

INDAGINI FINANZIARIE

Leggiamo che nelle indagini finanziarie: le presunzioni sui prelevamenti operano esclusivamente per gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo (i privati non sono tenuti a conservare documenti contabili); le presunzioni per i versamenti si estendono, invece, alla generalità dei soggetti passivi e delle categorie reddituali.

REDDITOMETRO

Sull’argomento redditometro, la circolare agenziale n. 10/2014 specifica quanto segue:

- in base ai contenuti del parere del Garante, le spese medie Istat sono legittimamente utilizzabili per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi (ovvero le spese legate alla manutenzione ordinaria degli immobili, acqua e condominio, parametrate ai metri quadri della casa, e le spese relative all’utilizzo di veicoli, parametrate ai kw di potenza);

- gli importi corrisposti per le spese per beni e servizi di uso corrente, per il cui contenuto induttivo si fa esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza, concorrono alla ricostruzione sintetica del reddito e formano oggetto di contraddittorio solo se individuati puntualmente dall'Ufficio finanziario. Anche le spese per elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa, che seppure ancorate al possesso di uno o più immobili non sono determinate in base alle caratteristiche degli stessi, concorrono alla ricostruzione del reddito solo in presenza di importi effettivamente risultanti dai dati disponibili in Anagrafe tributaria;

- concorrono alla ricostruzione sintetica del reddito le spese certe, le spese per elementi certi, il fitto figurativo e la quota di risparmio che si è formata nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi;

- infine, la mancata presentazione del contribuente all’invito a fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento da redditometro é un comportamento sanzionabile (articolo 11, comma 1, lettera c) del Dlgs 471/1997) di cui sarà dato avvertimento nell’invito.

Il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito fin dal primo incontro. Tuttavia, non è da escludere che il contribuente possa presentare i giustificativi non forniti secondo momento obbligatorio di confronto (articolo 38, comma 7, Dpr 600/1973).

Modello Cud

Sempre nell’ambito redditometro, leggiamo ancora che il modello Cud non può essere considerato una dichiarazione validamente presentata (come già previsto in materia di condono dalla legge 289/2002). Pertanto, se il contribuente titolare di un Cud ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato all’adempimento, il potere di accertamento sarà esercitabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata (articolo 43 del Dpr 600/1973).

ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO

Le attività detenute all’estero per il tramite di una società italiana non vanno indicate, conferma la circolare agenziale, nel quadro RW: se detenute per il tramite di una società localizzata in un Paese collaborativo, basterà indicare il valore della partecipazione nella società estera. Qualora il contribuente detenga una partecipazione superiore al 25% in una società localizzata in un Paese non collaborativo, invece, dovrà indicare, in luogo della partecipazione, le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero dalla società. Gli amministratori con potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, non possessori dei relativi redditi, non devono compilare, relativamente a dette consistenze/trasferimenti, il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Se un contribuente non fornisce all’intermediario depositario del suo conto scudato la provvista per il pagamento dell’imposta di bollo speciale (articolo 19, commi da 6 a 12, Dl 201/2011), l’intermediario deve comunicare il nominativo nel quadro SO del modello 770. La riservatezza si perde dal 1° gennaio dell’anno successivo, considerato che per l’anno per il quale non si è pagato, l’imposta è prelevata in maniera forzosa dall’Agenzia. In ultima analisi, per le attività finanziarie detenute all’estero alla data del 1° gennaio, si applica il cambio medio del mese di dicembre dell’anno precedente, determinato con provvedimento delle Entrate.

Norme e Prassi

Agenzia delle entrate - circolare n. 10/E, del 14 maggio 2014
Legge di Stabilità 2014 (n. 147, del 27 dicembre 2013)
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