Amministrazione disgiunta Snc Informazione ai soci

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Amministrazione disgiunta Snc Informazione ai soci

In caso di amministrazione disgiunta di una Società in nome collettivo, i soci che non siano anche amministratori dell’unica azienda ovvero i soci non addetti ad una specifica attività o settore, sono titolari di un generico diritto d’informazione sullo svolgimento degli affari sociali, a cui si accompagna la possibilità di consultazione dei documenti di gestione e di rendiconto a consuntivo.

Questo diritto di resoconto non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, ossia al documento generale sull’attività economica, che è unico, ma si determina in ragione della progressività dell’amministrazione altrui stessa.

Rendiconto sugli affari sociali

Inoltre, il rendiconto funzionale alla ripartizione degli utili, ai sensi dell’articolo 2262 c.c., ha una portata di tipo generale e rimanda alla formazione di un necessario documento unico di periodo, correlato all’intero esercizio economico convenzionalmente assunto, ma non soddisfa ogni esigenza informativa connessa al rendiconto proprio nella gestione di subperiodo dell’amministratore, che può essere “provocato” in relazione allo svolgimento degli affari sociali, dunque anche per singole rilevanti operazioni ed a scopo preparatorio del primo.

E’ quanto evidenziato dai giudici della prima sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 2962 del 3 febbraio 2017 e con la quale è stata ritenuta legittima la delibera di esclusione di due soci di una Snc in considerazione, tra gli altri motivi, dell’omessa presentazione del rendiconto dell’attività di gestione agrituristica condotta nella società.

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