Appalto secretato. Accesso agli atti previo bilanciamento di interessi

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Appalto secretato. Accesso agli atti previo bilanciamento di interessi

Il nuovo Codice degli appalti - D.lgs. n. 50/2016 - non contempla alcuna specifica disciplina sul diritto di accesso agli atti degli appalti secretati ai sensi dell’art. 162 medesimo Codice. Spetta dunque all'interprete il compito di stabilire se e come possa essere esercitato l’accesso ai suddetti atti.

E per fare ciò, occorre svolgere un’opera di bilanciamento tra l’interesse alla non divulgazione di notizie sensibili e il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., al cui esercizio l’accesso è finalizzato. Non va inoltre dimenticato che, a tal fine, il legislatore si è premurato di predisporre il controllo preventivo di legittimità da parte di un organo giurisdizionale quale la Corte dei Conti.

Detta conclusione risulta oltretutto suffragata dall'art. 24, comma 5 Legge n. 241/1990 - la cui applicabilità alle procedure di evidenza pubblica è sancita dall'art. 53, comma 1 Codice appalti – ai sensi del quale il segreto può precludere il diritto d’accesso solo nei limiti in cui sia necessario per garantire l’interesse alla tutela del quale esso è posto.

Sulla scorta di detti principi, il Tar per la Calabria, sezione prima, ha accolto le richiesta di una società - che aveva partecipato ad una gara indetta dal Comune per l’assegnazione di servizi di intercettazione – di poter accedere agli atti della gara medesima. Accesso dapprima negato dall’Amministrazione comunale, sul presupposto che la gara fosse concernente un contratto secretato.

Secondo i Giudici amministrativi invece, con sentenza n. 830 del 22 maggio 2017 - previo bilanciamento degli interessi coinvolti - la ricorrente deve poter accedere ai verbali di gara (eccetto quelli suscettibili di rivelare specifiche informazioni sulle modalità di prestazione dei servizi di intercettazione), alla documentazione amministrativa ed alle offerte economiche dei concorrenti. L’amministrazione resistente, difatti, pur costituita in giudizio, non ha dedotto alcuna specifica ragione per cui tutti gli atti della procedura ad evidenza pubblica debbano ritenersi segreti.

 

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