Art. 18 anche al pubblico impiego

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Art. 18 anche al pubblico impiego

Il nuovo testo dell'art. 18 Legge 300/1970, per espressa disposizione del D.Lgs. 165/2001, si applica anche al pubblico impiego "contrattualizzato".

A sancirlo ufficialmente è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 24157 depositata il 26 novembre 2015, occupandosi del licenziamento disciplinare comminato al dirigente di un consorzio. Licenziamento tuttavia dichiarato illegittimo per violazione di norma imperativa di legge, afferente, in particolare, alla composizione dell'organo irrogante la sanzione.

Ma la questione qui dibattuta – ed oggetto di specifica censura - è la dedotta inapplicabilità al pubblico impiego contrattualizzato del novellato art. 18 Stat. (nonché dell'art. 51 D.Lgs 165/2001), con previsione della sola tutela indennitaria anziché reintegratoria.

Censura tuttavia respinta dalla Cassazione, secondo cui è innegabile che il nuovo testo dell'art. 18 Legge 300/1970, così come novellato dall'art. 1 Legge n. 92/2012 trovi applicazione ratione temporis al licenziamento di cui al processo in corso, e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione (tra l'altro successive ai fatti) di cui alla legge c.d. Fornero.

E proprio il nuovo testo dell'art.18, come novellato, ricollega espressamente (oltre alle ulteriori ipotesi in esso previste) la sanzione della reintegra - e non quella indennitaria - anche ad altri casi di nullità previsti dalla legge.

Ed è indubbio che tra dette nullità previste dalla legge, vi sia anche quella per contrarietà a norme imperative, nel cui novero rientra per l'appunto il caso di specie.

Differenti dal caso in oggetto, sono le ipotesi in cui è invece prevista la sola tutela indennitaria (ad esempio, quella in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito della motivazione).  

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