Assoluzione con abbreviato Ribaltata previa rinnovazione istruttoria

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Assoluzione con abbreviato Ribaltata previa rinnovazione istruttoria

Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio abbreviato, per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello che riforma la sentenza impugnata, deve avere precedentemente assunto l’esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni.

E’ quanto in sintesi stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, accogliendo le ragioni di un imputato, assolto dal reato di usura a seguito di giudizio abbreviato. Sentenza di assoluzione tuttavia appellata dal P.m., che, chiedendo la condanna dell’imputato, deduceva la valenza probatoria (ritenuta decisiva) e precisione delle dichiarazioni della persona offesa. Così la Corte d’Appello, senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e sulla base del medesimo materiale probatorio impiegato dal giudice di primo grado, riteneva invece raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato e condannava il medesimo.

Abbreviato Appello del Pm avverso proscioglimento I dichiaranti vanno risentititi

Ricostruzione non avallata dalla Sezioni Unite, che in proposito – dando atto di un contrasto giurisprudenziale - hanno ritenuto di aderire all'orientamento secondo cui va esteso anche al giudizio abbreviato la regola in base alla quale, se il pubblico ministero propone appello verso una sentenza di proscioglimento per motivi relativi alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice d’appello deve disporre la rinnovazione dell’esame dei dichiaranti.

Deve infatti affermarsi che un accertamento cartolare in grado di appello, a seguito di impugnazione del P.m. di sentenza di proscioglimento, risulta incompatibile con il superamento del limite del ragionevole dubbio, posto che la condanna che non si è nutrita dell’oralità dell’acquisizione della base probatoria, confligge con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.

Va dunque conclusivamente affermato – secondo la Corte con sentenza n. 18620 del 14 aprile 2017 – che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”ex art. 533 c.p.p., la sentenza di appello che, su impugnazione del P.m., affermi la responsabilità dell’imputato in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni.

 

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