Bonus R&S alle consulenze per prototipi

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Bonus R&S alle consulenze per prototipi

Anche le consulenze di terzi e, in generale, i costi sostenuti per le prestazioni esterne non regolate da uno specifico contratto, sono ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, nel caso in cui tali costi siano connessi all’attività di ricerca svolta.

La precisazione giunge dall'Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 21 del 20 febbraio 2017 – in risposta ad un’istanza di interpello avanzata da una società, che chiedeva delucidazioni in merito alla riconducibilità dei costi sostenuti per lo sviluppo e la realizzazione di un prototipo tra le spese eleggibili all’agevolazione introdotta dall’articolo 3 del Dl 145/2013.

Investimenti ammissibili

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato sostanzialmente il bonus fiscale ma, nella sua versione precedente, si ricorda che tra gli investimenti ammissibili, l’articolo 3, comma 6, del Dl 145/2013 indica i costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, le spese relative a contratti di ricerca extra-muros e le spese per l’acquisizione di competenze tecniche e privative industriali.

L’impresa istante rende noto di essersi impegnata nello sviluppo e nella realizzazione di un prototipo dimostrativo, da utilizzare per la fase sperimentale della ricerca, e in tale ambito è stata supportata, in assenza di uno specifico contratto, da terzi soggetti nella fase di costruzione del prototipo. L'istante chiede di conoscere se l’attività di progettazione e costruzione della componentistica sia di per se stessa agevolabile.

Trattandosi di una problematica concernente l’ambito oggettivo di applicazione della misura agevolativa, è stato richiesto il parere del MiSE che si è espresso in senso favorevole al contribuente, riconoscendo che l’attività svolta è agevolabile in quanto riconducibile nell’ambito dello sviluppo sperimentale e che gli investimenti effettuati in tale attività sono agevolabili in quanto ascrivibili alle categorie di spese ammissibili al credito di imposta.

Con riferimento ai costi di realizzazione del prototipo, il MiSE ha chiarito che gli stessi sono riconducibili alla ricerca extra muros per la parte relativa alla realizzazione di componenti nuovi. Mentre, nel caso dei costi sostenuti per le competenze tecniche e le privative industriali, anche acquisite da fonti esterne, adattate alle esigenze del progetto, gli stessi sono riconducibili alle competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Quindi, si applica l'aliquota del 50% sull'incremento registrato dalle spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S e spese relative a contratti di ricerca cosiddetti extra muros e l'aliquota del 25% sull'incremento delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e spese relative a competenze tecniche e privative industriali.

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