CIGS per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa

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CIGS per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa

Il correttivo al Jobs Act ha previsto, tra le altre cose, un trattamento di integrazione straordinario per il 2016 a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero all’8 ottobre 2016. Con circolare n. 30 del 14 ottobre 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative chiarendo l’ambito applicativo, la durata del trattamento e la procedura.

 

A seguito dell’entrata in vigore del correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016) , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 30 del 14 ottobre 2016, ha fornito i chiarimenti operativi in merito alla nuova disposizione inserita nel c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (art. 44, comma 11 bis, D.Lgs. n. 148/2015) che prevede, per l’anno 2016, un intervento straordinario di integrazione salariale della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto.

Ambito applicativo

Poiché la norma stabilisce che possono beneficiare della CIGS in questione esclusivamente le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.185 del 24 settembre 2016, diventa essenziale l’elenco delle aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data dell’8 ottobre 2016, che segue.

 

Regione

Area di crisi complessa

1

Lazio

Rieti

2

Puglia

Taranto

3

Toscana

Piombino

4

Friuli Venezia Giulia

Trieste

5

Sicilia

Termini Imerese, Gela

6

Molise

Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro

7

Toscana

Livorno

8

Marche-Abruzzo

Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno

9

Lazio

Frosinone

10

Sardegna

Portovesme, Porto Torres

11

Liguria

Savona

12

Umbria

Terni-Narni

 

Inoltre, il trattamento è destinato:

  • ai lavoratori ed alle imprese che abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria (articoli 1 e 20 del D.Lgs. n. 148/2015);

ATTENZIONE

Ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 148/2015, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

I lavoratori devono, inoltre, possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

L'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

 

ATTENZIONE

Ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle tipologie di imprese ivi elencate, purché nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti.

 

  • alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, si trovino, nell’annualità 2016, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso;
  • alle imprese che abbiano già esaurito la durata massima consentita dai trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, ed anche in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di intervento di integrazione salariale straordinaria, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 e relative disposizioni di attuazione.

Durata

Il trattamento può essere autorizzato, per l’anno 2016, sino al limite massimo di 12 mesi.

ATTENZIONE

In presenza di un accordo sottoscritto nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario nel medesimo anno, il trattamento di 12 mesi può essere concesso anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016.

 

Procedimento e istanza

Il trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione interessata, qualora l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

ATTENZIONE

Il trattamento in questione si pone in deroga agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015.

 

Le istanze, dovranno essere compilate su di un apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro all’indirizzo:

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali-e-incentivialla-occupazione/Pagine/Modulistica.aspx

e dovranno essere inviate, entro un congruo termine, con posta certificata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. e specificatamente all’indirizzo:

Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it

ATTENZIONE

Nell’istanza l’impresa dovrà dichiarare espressamente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria sia secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 148/15, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso, esplicitandone le motivazioni in un’apposita relazione tecnica allegata.

 

L’istanza va corredata:

  • dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario;
  • dal verbale di accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • da relazione tecnica.

Nella suddetta relazione tecnica:

  • vanno spiegate le motivazioni per le quali l’impresa non può ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria sia secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 148/15, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso;
  • va illustrato dettagliatamente il piano di recupero occupazionale e gli appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione, finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Allo stato attuale delle cose, per poter effettivamente diventare operativa la disposizione in questione occorre che le Regioni interessate richiedano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze.

Successivamente sarà il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a ripartire le risorse in modo proporzionale tra le Regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni per l'anno 2016.

L’INPS dovrà, dal canto suo, effettuare il monitoraggio del rispetto del limite di spesa e trasmettere relazioni semestrali al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

Quadro delle norme

D.Lgs. n. 148/2015

D.Lgs. n.185/2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 30 del 14 ottobre 2016

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