Cliente scivola per pioggia Negoziante risarcisce

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Cliente scivola per pioggia Negoziante risarcisce

La Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano escluso il diritto al risarcimento dei danni lamentati da una donna in conseguenza della frattura del collo femorale subita all’esito di una caduta all’interno di un negozio, un panificio, durante una giornata piovosa.

La ricorrente aveva adito i giudici di legittimità lamentando che nella sentenza impugnata fosse stata erroneamente esclusa la responsabilità del negoziante ex articolo 2051 del Codice civile (danno cagionato dalle cose in custodia) sull'assunto che non era stata provata la circostanza che sul pavimento del panificio fosse presente una sostanza oleosa, essendo, per contro, stato accertato solo che il pavimento era bagnato a causa della pioggia.

Responsabilità da cose in custodia

La Suprema corte, dopo una esaustiva disamina riguardante l’ipotesi di responsabilità per cose in custodia e il relativo regime probatorio, ha evidenziato che, nel caso esaminato, la corte territoriale aveva disatteso i pacifici principi fissati dalla giurisprudenza in materia.

Questo, con particolare riferimento al passaggio della decisione in cui, dopo aver premesso che fosse stato accertato che il giorno della caduta era piovoso e che il pavimento era bagnato a causa dello sgocciolare degli indumenti e degli ombrelli dei numerosi clienti, aveva sostenuto che era l’attrice a non aver adoperato la necessaria attenzione nel muoversi su un pavimento che non poteva non aspettarsi bagnato.

Condotta custode senza la dovuta cautela

Ciò che, per contro, andava evidenziato secondo i giudici di legittimità, era che:

  • la circostanza che fuori del locale stesse piovendo e che numerosi clienti si trovassero nel negozio con gli ombrelli sgocciolanti era da ritenersi ben nota, anche e soprattutto, al negoziante, custode del panificio;
  • quest’ultimo aveva il potere dovere di relativa vigilanza e controllo da assolvere con diligenza, prudenza e perizia, con adozione di tutte le misure idonee a prevenire ed evitare che la cosa custodita divenisse pericolosa;
  • in ossequio alla diligenza, prudenza e cautela dovute dalle circostanze, lo stesso ben avrebbe dovuto, ad esempio, regolamentare l’afflusso dei clienti, impedire l’ingresso con ombrelli sgocciolanti attraverso l’utilizzazione di portaombrelli, apporre materiali antiscivolo sul pavimento, dotare il locale di idoneo sistema di areazione.

Essendo stato accertato che la caduta all’interno del locale era stata diretta conseguenza della condizione del pavimento, reso scivoloso dall’acqua piovana introdotta dai numerosi clienti ivi entrati con ombrelli sgocciolanti e che l’affollavano impedendo al personale di poter provvedere ad asciugarlo, emergeva evidente – si legge nella sentenza di Cassazione n. 13222 del 27 giugno 2016 – che a fronte di una situazione ben nota al custode del panificio, non poteva escludersi, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, la diretta derivazione del sinistro dalla cosa.

Ciò – continua la Corte - in ragione delle relative condizioni che avevano reso la cosa medesima (il locale) pericolosa e insidiosa, determinate anche dalla condotta del custode non improntata alla diligenza, prudenza e cautela dovute in relazione alle concrete circostanze del caso.

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