Commercialista condannabile se c'è prova del dolo

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Commercialista condannabile se c'è prova del dolo

L'obbligo del commercialista di verificare la veridicità del contenuto di una dichiarazione presentata dal proprio assistito perde di rilevanza nel caso in cui si ritenga che il professionista abbia agito in concorso con l'autore della falsità. Nel condannare un professionista è, dunque, necessario avere elementi che provino la consapevolezza non solo della falsità della dichiarazione, ma anche la finalità illecita del successivo uso della documentazione: ossia la prova del dolo del professionista in concorso del falso del proprio assistito.

Ad affermarlo è la sentenza n. 13203 del 20 marzo 2017 della Corte di Cassazione, con la quale si esamina il caso di una procedura di emersione di lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati nel territorio dello Stato.

Nella verifica della regolarità dei lavoratori extacomunitari e, dunque, nel reato di falsa dichiarazione era stato coinvolto non solo il datore di lavoro, ma anche il professionista che lo assisteva e che aveva partecipato all'operazione di regolarizzazione.

Il commercialista ricorreva in Cassazione per eccepire la mancata dimostrazione sia della consapevolezza della falsità ideologica attestata nella dichiarazione del datore di lavoro sia della consapevolezza della futura presentazione della stessa dichiarazione per la presentazione della domanda di regolarizzazione.

Commercialista salvo perchè in buona fede

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie, non ci si deve soffermare sull'obbligo del professionista di verificare la veridicità del contenuto della dichiarazione del proprio cliente, bensì provare il dolo del professionista in concorso del falso del proprio assistito.

Per tali ragioni, la sentenza n. 13203/2017 assolve il commercialista ritenendolo salvo in buona fede se si è limitato a fornire documentazione fiscale falsa, senza che lo stesso abbia avuto consapevolezza del successivo utilizzo illecito del modello UNICO. Soprattutto, in quanto la pratica di regolarizzazione dei lavoratori, era stata seguita da un altro professionista.

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