Congedo straordinario biennale, estensione ai parenti di terzo grado e affini del disabile grave

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L’Inps ottempera alla sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013, che opera un’estensione del diritto al congedo straordinario per l’assistenza al disabile grave - ex articolo 42, comma 5 del Dlgs n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Pertanto, il congedo straordinario biennale per assistere disabili gravi può essere fruito anche dal parente o affine entro il terzo grado - Artt.74/78 Codice Civile, Parentela e affinità -  convivente della persona in situazione di gravità, se non ci siano altri soggetti idonei a prendersene cura.

Parenti di terzo grado e affini: Zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; zii acquisiti, nipoti acquisiti in quanto figli di fratelli/sorelle.

Il Dlgs 119 del 18 luglio 2011, in vigore dall’11 agosto 2011, attua il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (TU Maternità).

Motivazioni della decisione

Il fattore di pregiudizio: nella sentenza citata la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 (TU in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente del disabile grave, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, 4° comma, della Costituzione.

La discrasia: il legislatore ha già riconosciuto il ruolo dei parenti e degli affini entro il terzo grado nell’assistenza ai disabili in condizione di gravità, attribuendo loro il diritto ai tre giorni mensili di permessi retribuiti ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992nell’ipotesi di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti.

Ordine di priorità dei soggetti aventi diritto

Alla luce dell’estensione, l’Istituto di previdenza, con la circolare 159/2013, interviene a correggere la disciplina in oggetto, contenuta nella circolare Inps 32/2012, nel paragrafo “3.1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO”, che declina il già innovato ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario.

! Il congedo straordinario biennale per assistere disabili gravi è riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo quest’ordine di priorità:

1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Si ricorda che:

- il termine “mancanza”, oltre alla situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), indica ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale divorzio, separazione legale o abbandono;

- per l’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle a carattere permanente ex articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278/2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L 53/2000,  concernente congedi per eventi e cause particolari), che elenca le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi ex articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000;

- il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

Le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti

L’Istituto stabilisce che le strutture territoriali riesamineranno le richieste già pervenute, relativamente ai rapporti non esauriti, tenendo conto del termine di prescrizione di un anno (art. 2963 c.c.), decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo, del diritto all’indennità economica connessa alla fruizione del beneficio.

Quanto alle procedure informatiche (*) , si spiega che sono in corso di aggiornamento i modelli per la richiesta del congedo che terranno conto delle innovazioni introdotte. Saranno pubblicati sul sito nella sezione “modulistica on line”.

(*) la presentazione delle domande di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali:

- Web, servizi telematici accessibili dal cittadino direttamente dal sito tramite Pin, dalla sezione servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;

- Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

- Contact Center Multicanale, con numero verde 803164.

In sintesi la disciplina

Destinatario

Il destinatario della norma in esame è la persona disabile in situazione di gravità: questi ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge.

Referente unico

Se per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi in base all’articolo 33 della legge 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio.

! In deroga a favore dei genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Limite massimo individuale

Il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni

- per ciascuna persona portatrice di disabilità grave

e

- nell’arco della vita lavorativa.

Si precisa che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi familiari”, ex articolo 4, comma 2, legge 53/2000.  Per un secondo figlio disabile resterà la possibilità del congedo straordinario fruibile dagli altri parenti e affini entro il terzo grado conviventi previsti dalla legge, naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari.

! In deroga, il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado se uno dei genitori o il coniuge della persona disabile grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Indennità

È percepita la retribuzione dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat (euro 46.836 per l'anno 2013).

La fruizione di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei mesi, matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Sussiste l’obbligo per il dipendente che fruisce dei permessi per assistere persona con handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

Requisiti

L’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità è il presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia del congedo straordinario, con alcune eccezioni nell’ipotesi di ricovero con  richiesta dei sanitari della presenza del genitore:

- i genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001);

- gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001).

Prolungamento del congedo parentale

Ciascun genitore del disabile grave, alternativamente ha la possibilità di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione).

Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (Inps msg. 22578/2007).

I genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Si chiarisce che i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni.

Decadenza

Il lavoratore decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili se il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione.

Il richiedente deve comunicare, entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

Norme, giurisprudenza e prassi

sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013

Dlgs 119 del 18 luglio 2011

articolo 42, comma 5 del Dlgs n. 151/2001 (TU maternità)

articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278/2000

articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992

Inps, circolare 159/2013

Inps, circolare 32/2012

Allegati

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