Ne bis in idem e Concorso formale

Pubblicato il



Ne bis in idem e Concorso formale

L’articolo 649 del Codice di procedura penale sul divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto è incostituzionale “nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”.

E’ quanto dichiarato dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Gup del Tribunale di Torino, nell’ambito della richiesta di rinvio a giudizio per omicidio doloso di un imputato, dirigente della società Eternit, già giudicato in via definitiva per il medesimo fatto storico e già prosciolto per prescrizione dai reati di disastro doloso e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, in danno di numerose persone.

Questione incostituzionalità

La disposizione in esame era stata censurata dal giudice piemontese in quanto limitativa dell’applicazione del principio del ne bis in idem all’esistenza del medesimo “fatto giuridico”, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo “fatto storico”. Il contrasto evidenziato era tra la norma indicata e l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Precisazioni Consulta

La Consulta non ha aderito completamente alla lettura dell’organo rimettente, considerando la questione fondata esclusivamente in determinati termini dalla stessa precisati.

In primo luogo, ha sottolineato come gli indici segnalati dal Gup per ritenere diversi i fatti già giudicati rispetto a quelli di omicidio oggetto della nuova contestazione non fossero adeguati, “perché non possono avere peso a tali fini né la natura di pericolo dei delitti previsti dagli artt. 434 e 437 cod. pen., né il bene giuridico tutelato, né il differente “ruolo” del medesimo evento morte all’interno della fattispecie”.

Parimenti, era chiaro che la morte di una persona, seppure cagionata da una medesima condotta, desse luogo ad un nuovo evento e ad un fatto diverso rispetto alla morte di altre persone.

Così, entro i limiti indicati dalla Corte, è stata esclusa la sussistenza del primo profilo di contrasto individuato dal rimettente.

Medesimo fatto non dipende da Concorso

Ciò posto, è stato invece riconosciuto sussistente il contrasto da quest’ultimo denunciato tra l’articolo 649 citato, “nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda”, e l’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo.

Detta conclusione – ha sottolineato la Consulta nel testo della sentenza n. 200 del 21 luglio 2016 - non impone, tuttavia, di applicare il divieto di bis in idem per la esclusiva ragione che i reati concorrano formalmente e siano perciò stati commessi con un’unica azione o omissione.

Secondo i giudici costituzionali, conseguentemente, spetta all’autorità giudiziaria il raffronto tra il fatto storico “secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva”, e quello posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione.

E a tale scopo – ha concluso la Corte - va escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale, e con essa, ad esempio, l’insieme degli elementi indicati dal rimettente nel giudizio principale.

 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito