Convivenze di fatto Chiarimenti Interno

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Convivenze di fatto Chiarimenti Interno

Dichiarazioni valgono per accertare non costituire

Il ministero dell’Interno è intervenuto in materia di convivenze di fatto con nota n. 231 del 6 febbraio 2017, dopo che allo stesso era stato demandato un parere circa l’applicazione del comma 36 dell’articolo 1 della Legge n. 76/2016.

Quest'ultimo prevede: “…si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.

Nel fornire chiarimenti, il dicastero ha rinviato, in primo luogo, alle indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenza di fatto, contenuti nella circolare del medesimo n. 7, datata 1° giugno 2016, secondo la quale l’iscrizione delle convivenze di fatto deve essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli articoli 4 (famiglia anagrafica) e 13 (dichiarazioni anagrafiche) del DPR n. 223/1989, come espressamente richiamati dal comma 37 dell’articolo 1, Legge n. 76/2016.

E' stato, quindi, precisato che il comma 37 medesimo, nel prevedere che per l'accertamento della stabile convivenza si faccia riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli articoli appena citati, finalizza espressamente gli istituti propri dell’ordinamento anagrafico all’accertamento della stabile convivenza e non già alla costituzione della convivenza di fatto.

Disciplina convivenze applicabile solo a residenti in Italia

Il parere è stato reso nell’ambito di una vicenda in cui il Comune di Milano aveva risposto negativamente alla richiesta di costituzione della convivenza di fatto tra due cittadini italiani all’estero, diniego comunicato all’ambasciata di Bangkok ed oggetto di segnalazione da parte del ministero degli Esteri.

Lo stesso era fondato sull’assunto che la disciplina introdotta dalla Legge n. 76/2016 in materia di convivenze di fatto si applica, per espressa previsione normativa, solo a cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non se ne prevede l’applicazione ai cittadini iscritti in AIRE - Anagrafe Italiani residenti all'estero.

In detto contesto – ha concluso il ministero nella nota n. 231/2017 - applicando la generale disciplina in materia di iscrizione dei cittadini residenti all’estero, il Comune “provvederà a registrare i suddetti cittadini nella medesima scheda di famiglia anagrafica AIRE in quanto iscritti nello stesso comune AIRE e residenti allo stesso indirizzo estero”.

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