Cyber-bullismo, la persecuzione diventa social

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Cyber-bullismo, la persecuzione diventa social

Un tempo negli ambienti scolastici c’era il bullismo realizzato con atti di oppressiva violenza fisica e psicologica perpetrata nel tempo nei confronti delle persone socialmente più vulnerabili.

Si manifestava con condotte spesso di crudeltà inaudita ma non c’era modo, salvo nei racconti di coloro che avevano assistito, di diffondere quanto era avvenuto.

Oggi tutto questo ha una nuova dimensione dall'inquietante capacità di essere globale e perenne.

Il cyber-bullismo infatti, non è la mera trasposizione di fenomeni di bullismo sul web. Bensì è la capacità di spettacolarizzare il fatto, permettendo di rievocare all'infinito la violenza già subita dalla vittima che, conscia della libera disponibilità on-line del video o delle foto che la riguardano, subirà ancora nuove sofferenze psicologiche per la consapevolezza che gli atti di bullismo subiti saranno potenzialmente “in mondo visione”.

Pertanto possono diventare di pubblico ludibrio condotte lesive della dignità umana che possono spaziare dalle ingiurie alle percosse, passando per violenze fisiche e casi di sexting (invio di messaggi, immagini o video inerenti attività sessuali esplicite).

Non solo, la mera minaccia di diffusione di questo materiale dannoso per la reputazione della vittima può indurre la stessa, ignara di peggiorare la situazione, ad accondiscendere ad una nuova spirale di violenze pur di mantener celato il segreto di ciò che è avvenuto.

Tutto ciò premesso, non devono stupire i tentativi di suicidio delle vittime così come confermano le dolorose vicende di cronaca che, tuttavia, per delicatezza non si richiameranno in questa sede.

Cyber – bullismo, dati allarmanti

Assolutamente allarmati sembrano i recentissimi dati del Censis che hanno evidenziato una drammatica situazione dove il cyber-bullismo interessa la metà delle scuole. Inoltre ben il 77% dei presidi di scuole medie e superiori, ritiene che l’ambiente dove si manifesta più spesso il fenomeno del bullismo è la rete. Mentre circa un preside su 5 ritiene che il cyber-bullismo coinvolga fra il 5 ed il 30% dei propri studenti

Tuttavia la percezione della pericolosità del fenomeno è ancora molto bassa. Sembrerebbe che l’81% dei genitori tenda a minimizzare il fenomeno del cyber-bullismo, declassandolo a mero scherzo goliardico.

Questa visione miope, però, non contempla che il 91% dei ragazzi fra i 14 -18 anni ha almeno un profilo su un social network che usa abitualmente e, dunque, le “prove” della violenza subita possono diffondersi rapidamente attraverso immagini e video fruibili per tutte le conoscenze vicine alla vittima.

Interventi legislativi

Già qualche anno fa con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modifiche nella Legge 23 aprile 2009, n. 38 recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” venne introdotto nel codice penale l’art. 612-bis c.p. “atti persecutori” chiaramente riferito al reato di stalking.

Successivamente, con Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 il legislatore intervenne nuovamente per cercare di arginare il fenomeno. Così furono inserite le aggravanti del reato di violenza sessuale e domestica nonché del reato di stalking. Venne inoltre rimodellato il secondo comma dell’art. 612-bis c.p. inserendo una aggravante nel caso di commissione del fatto attraverso strumenti informatici o telematici.

Nel comma 4 del medesimo articolo fu introdotto l’importante principio secondo cuila remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”.

Da ultimo il legislatore si pose lo scopo di prevenire la violenza di genere, garantire la certezza della pena e, soprattutto, la protezione delle vittime.

Intervento del Ministero 

Infine nell’aprile 2015 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca ha diffuso le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” individuando varie azioni da porre in essere per limitare il fenomeno.

Fra esse si segnala: a) educazione all'utilizzo dei nuovi strumenti per tutelare la privacy e controllo sulle informazioni che si condividono sui social network; b) creazione di poli nazionali di Safer Internet Center (centri nazionali per la sicurezza in rete) con scopo la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di internet e del materiale didattico on-line; c) il Safer Internet Day,  ovvero, la giornata europea della sicurezza in rete; d) creazione di strumenti di segnalazione quali numeri verdi del Telefono Azzurro e piattaforme integrate per telefoni, chat, sms, whatsapp e skype; e) creazione di Centri Territoriali di Supporto per azioni di contrasto al bullismo e sostegno delle vittime; f) programmi di coinvolgimento e sensibilizzazione di studenti e famiglie; g) formazione del corpo docente; g) sistemi di autenticazione per le connessioni ai PC e Wi-Fi messi a disposizione agli studenti così da contrastare l’anonimato del cyber-bullo.

Cyber – bullismo e diritto all'oblio

Bisogna ricordare che la tutela della propria reputazione digitale, ancor più per i giovani costantemente connessi ai social networks, diventa sempre più importante e strettamente legata alla questione del diritto all'oblio. Quest’ultimo è inteso come possibilità di richiedere agli ISP (internet service provider) la cancellazione ovvero la deindicizzazione di documenti od elaborati attinenti la propria sfera personale.

Sull'esistenza del diritto all'oblio ha avuto modo di esprimersi positivamente anche la Suprema Corte, con la nota sentenza n. 16111/2013.

Nel caso di specie, in particolare, la Corte ha affermato che, per reiterare legittimamente notizie relative a fatti remoti nel tempo, è necessario il rilevante collegamento con la realtà attuale e la concreta utilità della notizia, da esprimersi sempre nei vincoli della c.d. “continenza espositiva”. Elemento che, dunque, non preclude alla rimozione di contenuti lesivi della dignità personale delle vittime di cyber-bullismo. (PELUSO)

 

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