Decreto fiscale, sì senza fiducia

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La prima vera sfida sulla Legge Finanziaria 2007, al Senato, è appannaggio della maggioranza, che con 162 voti a favore, contro i 115 dell’opposizione, ha approvato in via definitiva il decreto fiscale, che ha un valore pari a circa 9 miliardi di euro. Nessun emendamento della Cdl è, invece, riuscito a superare l’esame dell’Aula.

Torna, dunque, la tassazione dei trasferimenti per successione e donazione, ovvero le norme recate dal Testo Unico dell’imposta di successione e donazione di cui al decreto legislativo 346/1990, che la legge 383/2001 aveva congedato. Per ognuno dei parenti stretti (coniugi e figli) è perciò prevista una franchigia di un milione di euro sul valore catastale per gli immobili ed anche un’aliquota del 4 per cento che cresce all’allontanarsi della parentela: al 6% per parenti fino al quarto grado, all’8% per gli altri.

La legge di conversione del decreto 262 contiene, poi, un nutrito pacchetto di novità in materia di Ires. Per fruire del regime agevolativo per le stock option, ad esempio, è ora deciso che: l’opzione debba essere esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società deve risultare quotata in mercati regolamentati; infine, il beneficiario deve mantenere per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Le nuove regole in virtù della intervenuta modifica in sede di conversione, dovrebbero trovare applicazione non più dal 5 luglio 2006, ma a partire dal 3 ottobre 2006.

L’approvazione definitiva del Dl fiscale al Senato arrivata ieri ha confermato la tendenza del legislatore ad attribuire effetto retroattivo alle norme che aumentano il prelievo, derogando ancora una volta, in questo caso, al divieto imposto dallo Statuto dei diritti del contribuente. Persino il disegno di legge Finanziaria 2007, nel testo approvato dalla Camera, ribadisce il trend della retrodatazione. Di conseguenza, retroagiscono al 1° gennaio 2006 l’aumento del fringe benefit per i dipendenti e i tagli alla deducibilità delle auto aziendali per le imprese. Una stretta che non coinvolge il ricalcolo degli acconti delle imposte su redditi ed Irap. Allo stesso modo, s’applica già all’esercizio 2006, non incidendo però sugli acconti, l’estensione ai fabbricati strumentali in leasing dell’irrilevanza fiscale del costo delle aree occupate e pertinenziali. S’applicano dal 2006 anche talune delle norme sugli studi di settore contenute nell’articolo 3 del Ddl: fino alla revisione degli studi si dovrà tener conto di specifici indicatori di normalità economica, per individuare ricavi, compensi, corrispettivi che possano essere attribuiti al contribuente in relazione alle caratteristiche dell’attività che svolge. Gli intermediari abilitati all’invio delle dichiarazioni tramite Entratel, dovranno comunicare ai contribuenti, in ogni caso, e già per le denunce dei redditi 2006, gli avvisi bonari su eventuali irregolarità riscontrate dal Fisco. Una norma con effetto esteso al passato è, invece, positiva: la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, che avviene abbattendo l’incidenza del costo del lavoro ai fini Irap: infatti, nel versamento dell’acconto per il 2007 si può assumere come imposta del 2006 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole. In ultima analisi, il Ddl Finanziaria chiarisce la decorrenza delle norme introdotte dalla manovra d’estate sulla compravendita degli immobili ed in particolare sulle dichiarazioni da rendere al rogito in ordine alle modalità di versamento del corrispettivo e di eventuali mediazioni: per il periodo che precede l’entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2007, le nuove regole riguardano i soli pagamenti effettuati a partire dal 4 luglio 2006.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29/43 – Stretta su case, auto, fisco e terreni

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