Decreto Semplificazione: gli interventi in materia di salute e sicurezza

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Decreto Semplificazione: gli interventi in materia di salute e sicurezza

L’articolo 20 del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, ha apportato diverse modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

In questo contesto si analizzano le principali novità.

Sicurezza per il lavoro accessorio

Ponendo fine a dubbi interpretativi di vecchia data, il Legislatore ha stabilito che, nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio a favore di un committente imprenditore o professionista, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nonché altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21 del medesimo T.U., applicabili ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. ed ai lavoratori autonomi.

In pratica gli obblighi in materia di salute e sicurezza di imprenditori e professionisti, nei confronti dei lavoratori che prestano a loro favore l’attività, anche se pagati con i voucher, sono i medesimi di quelli che hanno nei confronti dei propri dipendenti, compresi gli obblighi di formazione, informazione, di fornirli dei dispositivi di protezione individuale (DPI), sottoporli a sorveglianza sanitaria nei casi di legge, ecc.

Da notare che, non essendoci alcun limite di tempo, i suddetti obblighi saranno da rispettare anche nel caso in cui il lavoratore presti la propria attività per un periodo molto limitato (anche solo alcune ore di una singola giornata), con indubbi vantaggi sulla sicurezza del lavoratore ma altrettanti indubbi costi a carico del committente che porteranno a rivalutare la convenienza dell’utilizzo dei voucher.

Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:

  • i piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
  • l’insegnamento privato supplementare;
  • l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili.

Valutazione dei rischi

Con il Decreto Semplificazione è stato stabilito che:

  • ai fini della valutazione dei rischi, l’INAIL, anche in collaborazione con le ASL, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
  • con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).

Posto che il Legislatore non ha fissato un termine entro il quale il suddetto D.M. debba essere adottato, si segnala che OIRA è una piattaforma europea online (http://www.oiraproject.eu/) per creare strumenti di valutazione del rischio settoriale, gratuiti e facili da usare per le piccole e microimprese.

Servizio di prevenzione

Grazie alla modifica apportata all’art. 34, comma 2-bis, D.Lgs. n. 81/2008, il datore può, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, in alternativa al servizio di prevenzione e protezione, purché frequenti gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46 del T.U., previa informativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nelle:

  • aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
  • aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende fino a 200 lavoratori.

Sono, in ogni caso, escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del DPR n. 175/1988, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del medesimo decreto, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Abrogazione del Registro infortuni

Il Decreto Semplificazione prevede, anche, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Registro Infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015.

Tutte le informazioni attualmente contenute nel suddetto registro potranno essere acquisite, dagli organi preposti all’attività di vigilanza, tramite la relativa profilazione ed il conseguente accesso alle banche dati messe a disposizione dall’INAIL, con particolare riferimento ai “Flussi informativi per la prevenzione”.

Aumento delle sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, relative a:

  • obbligo delle visite mediche di legge (art. 18, c. 1, lett. g);
  • obbligo di formazione per i lavoratori (art. 37, c. 1);
  • obbligo di formazione per dirigenti e preposti (art. 37, c. 7);
  • obbligo di formazione per gli addetti al pronto soccorso ed al servizio antincendio(art. 37, c. 9);
  • obbligo di formazione per i rappresentanti dei lavoratori (art. 37, c. 10);

il D.Lgs. n. 151/2015 ha stabilito che, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati mentre, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati.

Attrezzature di lavoro

Per quanto concerne le disposizioni del T.U. salute e sicurezza relative alle attrezzature di lavoro, adesso, alla luce delle novità legislative introdotte dal Decreto Semplificazione, deve intendersi “operatore” non più solo il lavoratore incaricato dell’uso delle stesse, ma anche il datore di lavoro che ne fa uso.

Conduzione dei generatori di vapore

L’art. 20, comma 1, lett. m) , del D.Lgs. n. 151/2015, ha inserito l’art. 73- bis nel D.Lgs. n. 81/2008, disponendo la reviviscenza della Legge n. 1132/1927, abrogata nel 2008.

Sarà, comunque, un Decreto del Ministro del Lavoro a:

  • disciplinare i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore;
  • stabilire i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati;
  • determinare l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.

Tuttavia, nelle more dell’adozione del nuovo D.M., resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 1 marzo 1974 recante le “Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”.

Altre modifiche

Si segnalano infine modifiche:

  • alle sanzioni relative ad Impianti ed apparecchiature elettriche di cui al Capo III, art. 87, T.U. salute e sicurezza;
  • in materia di cantieri temporanei e mobili, relative ai corsi che devono frequentare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 98, D.Lgs. n. 81/2008);
  • in materia di valutazione del rischio per esposizione al rumore (art. 190, D.Lgs. n. 81/2008).

 

                                                                      Quadro delle norme

  Legge n. 1132/1927

  Art. 230-bis c.c.

  DM 1 marzo 1974

  DPR n. 175/1988

  D.Lgs. n. 81/2008

  D.Lgs. n. 151/2015

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