Depenalizzazione con revoca capi civili

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Depenalizzazione con revoca capi civili

In presenza di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente abrogato per effetto di un intervento di depenalizzazione, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Sono le Sezioni unite penali di Cassazione a sentenziarlo, rispondendo ad una questione loro sottoposta al fine di risolvere il contrasto interpretativo emerso con riferimento all’applicazione del Decreto legislativo n. 7/2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili) per quel che riguarda i risarcimenti nei processi in cui venga dichiarato che il fatto non è più previsto come reato.

Nel rispondere affermativamente alla specifica questione, il massimo Collegio di legittimità ha, tuttavia, precisato come la revoca della sentenza di condanna passata in giudicato per i fatti suindicati, disposta dal giudice della esecuzione, non si estende, viceversa, ai capi che concernono gli interessi civili.

E’ quanto si apprende dal testo dell’informazione provvisoria di Cassazione pubblicata il 29 settembre 2016.

Il quesito di riferimento era stato posto all’attenzione delle Sezioni unite di Cassazione dalla Seconda sezione penale con ordinanza di rimessione n. 26092 del 22 giugno 2016.

Si resta in attesa del deposito integrale della decisione e delle relative motivazioni.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 23 giugno 2016 - Depenalizzazione e risarcimenti Parola alle SU – Pergolari

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