Domanda senza previa mediazione Salve le preclusioni maturate

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Domanda senza previa mediazione Salve le preclusioni maturate

La mediazione costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, ed in mancanza di essa, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della “successiva udienza”. Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente e non la nullità di quelle sin al momento svolte. Restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi.

Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ambito di una controversia in materia locatizia, rigettando il ricorso dei conduttori opposti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto contro la parte locatrice (qui opponente) per la restituzione del deposito cauzionale. Sostenevano in particolare i conduttori, che l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta prima dell’esperimento della mediazione, avrebbe fatto sì che le preclusioni non sarebbero potute maturare sino a che tale procedimento non fosse stato svolto concretamente.

Censura tuttavia respinta prima in Corte d’Appello e poi, si è visto, in Cassazione, sulla base dell’assunto per cui, se il legislatore avesse inteso stabilire l’inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del previo procedimento di mediazione, sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione d’improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati.

Attività processuali già svolte Valide ed efficaci

E’ invece prevista la rivelabilità del difetto della condizione di procedibilità solo su eccezione di parte o su rilievo d’ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgimento del procedimento.

Se ne ricava – conclude la Corte con ordinanza n. 9557 del 13 aprile 2017 - che le attività processuali svolte sono valide ed efficaci e, quindi, che le eventuali preclusioni già maturate restano ferme nel corso del successivo svolgimento del giudizio.

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