Enti locali in Gazzetta: riammissione dilazione

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Enti locali in Gazzetta: riammissione dilazione

E' stata pubblicata, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 194 del 20 agosto 2016 (entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione), la legge n. 160 del 7 agosto 2016, che converte e modifica il DL n. 113/2016 (Enti locali).

Tra le principali misure, la riammissione: ai piani di rateizzazione delle cartelle di Equitalia e ai piani di pagamento dilazionato per chi ha aderito agli accertamenti delle Entrate. Riguarda le dilazioni scadute tra il 16 ottobre 2015 e il primo luglio 2016.

È interessato anche l'eventuale debito, verso Equitalia, non tributario. La durata del nuovo piano è decisa dal contribuente, con il minimo di rata di 50 euro.

La domanda per essere riammessi dovrà essere presentata ad Equitalia con modello RR1 - disponibile sia allo sportello sia sul portale dell'agenzia di riscossione - entro il 20 ottobre 2016 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge).

Procedure esecutive

La presentazione della domanda:

  • blocca l’attivazione di nuove procedure esecutive;

  • non blocca le procedure in corso, in quanto lo stop consegue al pagamento della prima rata;

  • se la procedura è in fase terminale (ad esempio vendita all’asta del bene con esito positivo) la domanda non produce alcun effetto.

Sul sito Equitalia le regole dell'istanza

L'Agenzia di riscossione riepiloga che:

- la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

- chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda;

- la nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili, ma chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza;

- il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive; fino alla data di  effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Dopo il 20 ottobre 2016

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza (dunque anche per le dilazioni ante 22 ottobre 2015), ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

 

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 3 agosto 2016 - Enti locali Il decreto è legge - G. Lupoi

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