Esonero contributivo 2016

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Esonero contributivo 2016

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178-181, Legge n. 208  del 28 dicembre 2015, ha riproposto con misura e durata diverse, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

L’INPS, con circolare n. 57 del 29 marzo 2016 ha fornito le tanto attese istruzioni.

Si ricorda che l’esonero in questione:

  • ha la natura di incentivo all’occupazione;
  • è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua;
  • ha una durata pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione;
  • spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
  • non è fruibile qualora, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, allo stesso datore di lavoro;
  • non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all'articolo 1, comma 118, Legge n. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Datori beneficiari e rapporti incentivati

Posto che l’incentivo:

  • è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
  • riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni) con l’eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico;

si specifica che per quanto riguarda i datori di lavoro beneficiari ed i rapporti di lavoro incentivati, nulla è cambiato rispetto all’esonero di cui alla Legge n. 190/2014.

Condizioni per il diritto all’esonero

Salvo la specifica che per quanto concerne i principi generali di fruizione degli incentivi occorre adesso rifarsi alla Legge n. 150/2015 e non più alla Legge n. 92/2012, anche per le condizioni per il diritto all’esonero contributivo in pratica è confermato quanto già a suo tempo chiarito dall’INPS con circolare n. 17/2015 con riferimento all’esonero 2015.

Casi particolari

Anche per quanto concerne i casi particolari si conferma quanto valido per l’esonero dello scorso anno.

Più nello specifico:

  • la sussistenza del requisito che i lavoratori, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risultino occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori sia stata assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Quindi, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplava l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
  • in caso di assunzione con rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche qualora il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad entrambi i rapporti, a patto che la data di decorrenza e di instaurazione dei predetti rapporti di lavoro sia la stessa;
  • nell’ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
  • in caso di trasferimento di azienda la fruizione dell’esonero è trasferibile anche nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente;
  • al contrario non si ha diritto alla fruizione dell’esonero qualora il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato - intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione – si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore;
  • il nuovo esonero può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 nonché per i percettori di un trattamento pensionistico;
  • il nuovo esonero non può, invece, essere riconosciuto qualora, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Si sottolinea, altresì, che, come previsto dall’art. 1, comma 181, Legge 208/2015, il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, anche se in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’esonero contributivo in questione, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Ribadisce ad ogni modo la circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016 che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi precedenti l’assunzione, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Contribuzione

L’incentivo di cui Legge di Stabilità 2016, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • del contributo al Fondo Tesoreria;
  • del contributo ai fondi solidarietà e di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015;
  • del contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
  • del contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, Legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • del contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • del contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

Anche per l’esonero contributivo 2016 è confermata, inoltre, in caso di contratto part-time, la necessità di adeguare in proporzione la misura massima, sulla base del ridotto orario di lavoro.

Il tetto mensile, per il nuovo incentivo, è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La contribuzione eccedente la soglia mensile può essere comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto limite pari a euro 3.250,00 su base annua.

Codice autorizzazione

I datori di lavoro che abbiano già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.

Tuttavia, per fruire dell’esonero gli stessi dovranno preventivamente presentare all’INPS la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che, a partire dall’1.01.2016, assume il seguente nuovo significato “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.

Da notare che la richiesta va fatta esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015 e va inoltrata avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015”, ed utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.

L’Istituto attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro, sempre attraverso il Cassetto previdenziale.

 

Quadro delle norme

 Artt. 1406 e 2359 c.c.

 Legge n. 845/1978

 Legge n. 92/2012

 Legge n. 190/2014

 D.Lgs. n. 148/2015

 Legge n. 150/2015

 Legge n. 208/2015

 INPS, circolare n. 17 del 29 gennaio 2015

 INPS, circolare n. 57 del 29 marzo 2016

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