False fatture Sequestro emittente circoscritto

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False fatture Sequestro emittente circoscritto

Niente concorso emittente/utilizzatore

In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non può essere disposto sui beni dell’emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime. Il regime derogatorio di cui al D.Lgs. 74/2000 art. 9 difatti - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture e chi se ne avvale - impedisce in questo caso l’applicazione del principio solidaristico, valido nelle sole ipotesi di illecito plurisoggettivo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso l’annullamento, da parte del riesame, del decreto di sequestro preventivo a carico di soggetti indagati per emissione di fatture inesistenti, non essendo stato provato il pagamento di un compenso per l’emissione.

L’emissione di fatture per operazioni inesistenti – puntualizza in proposito il Collegio – vede coinvolti due soggetti: la ditta che emette fatture e la ditta che le utilizza, portandole in detrazione ed inserendole nella sua contabilità come se fossero per operazioni esistenti (con conseguente risparmio d’imposta).

Non potendosi configurare un concorso tra i due soggetti - ai sensi del menzionato art. 9 D.Lgs. 74/2000 -  l’emittente delle fatture non può subire un sequestro preventivo pari al valore del profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture.

Sequestro emittente Solo su compenso emissione

Il sequestro nei confronti dell’emittente può essere disposto, difatti, solo ed esclusivamente per il profitto (compenso) da lui conseguito, nel caso che dello stesso sia data prova. E nell'ipotesi di specie - conclude la Corte con sentenza n, 43952 del 18 ottobre 2016 - detta prova non sussiste, non rinvenendosi elementi atti a dimostrare che l’imposta evasa sia stata corrisposta agli indagati, anche solo in parte, considerato che l’evasione interessa solo il beneficiario/utilizzatore delle false fatture, rispetto al quale non è configurabile una responsabilità concorsuale da parte dell’emittente le fatture medesime.

 

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