False fatture Solo se in dichiarazione

Pubblicato il



False fatture Solo se in dichiarazione

Il reato di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui al D.Lgs. n. 74/2000 art. 2, è integrato dalla registrazione in contabilità delle false fatture o dalla loro conservazione ai fini di prova, nonché dall’inserimento nella dichiarazione d’imposta dei corrispondenti elementi fittizi. Condotte queste ultime tutte congiuntamente necessarie ai fini della punibilità, in ciò identificandosi la prescrizione di “avvalersi” delle fatture, richiesta dalla norma incriminatrice.

Conseguenza ineludibile di tale principio è che, affinché il reato si realizzi, è necessario che la documentazione fiscale falsa preesista, quanto meno, alla presentazione della dichiarazione tributaria fraudolentemente formata.

Se viceversa si ritenesse che la formazione della documentazione relativa ad operazioni inesistenti possa intervenire anche in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione, si assisterebbe al singolare fenomeno di un reato già perfetto, ancorché sia tuttavia mancante di uno degli elementi essenziali per la sua realizzazione.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo le censure di un commercialista, avverso l’ordinanza con cui era stata confermata, a suo carico, la misura interdittiva della sospensione dalla professione, in quanto indagato per una pluralità di reati tributari commessi nella qualità di consulente fiscale presso una serie di imprenditori.

False fatture dopo dichiarazione Niente reato

Secondo la Corte Suprema con sentenza n. 7941 del 20 febbraio 2017, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio, avendo i giudici del Tribunale errato circa la riconducibilità della condotta del ricorrente al paradigma normativo invocato (artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000), senza invece considerare che la documentazione relativa ad operazioni inesistenti era stata formata successivamente alla dichiarazione tributaria, in cui i relativi costi sarebbero stati portati in deduzione.

 

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito