Fatture false, niente concorso emittente/utilizzatore

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Fatture false, niente concorso emittente/utilizzatore

Il risparmio di imposta realizzato con emissione di fatture false è riferibile solo all’utilizzatore con esclusione, per espressa previsione normativa, del concorso tra lo stesso e l'emittente. Ciò poiché l’emissione di fatture per operazioni inesistenti è funzionale all’evasione di terzi (solo per questi ha rilevanza l’imposta evasa); mentre, per l’emittente il profitto è rappresentato dal compenso per eseguire il delitto e non dall’imposta risparmiata dagli utilizzatori.

Non si tratta di illecito plurisoggettivo

Nell'accogliere il ricorso di un imputato nell'ambito del reato di emissione di fatture false, la Cassazione chiarisce che non si tratta di illecito plurisoggettivo:

  • ex articolo 9 del decreto legislativo 74/2000, in deroga alle disposizioni del codice penale, l’emittente di fatture per operazioni inesistenti e il relativo utilizzatore non sono punibili a titolo di concorso tra loro;
  • ai fini del calcolo per il sequestro occorre quantificare il profitto del reato e, poiché le posizioni di chi emette i documenti e di chi li utilizza sono autonome, non può trovare applicazione il principio solidaristico, secondo cui vi è riparto tra i correi del profitto conseguito.

Dunque, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore del profitto conseguito dall'utilizzatore.

Così la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35459 depositata il 24 agosto 2016.

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  • eDotto.com - Edicola del 13 luglio 2016 - Punibile doppio amministratore - Mattioli

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