Favor rei anche se il ricorso è inammissibile

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Favor rei anche se il ricorso è inammissibile

"La pena deve adempiere alla funzione rieducativa costituzionalmente garantita me se viene inflitta con riferimento ad un apparato sanzionatorio che lo stesso legislatore, riformandolo in senso favorevole all’imputato, ha ritenuto non più adeguato per una condotta – pur oggetto ancora di un giudizio che giustifica la previsione di una sanzione penale – è evidente che questa funzione non può essere stata, in astratto, correttamente svolta".

E’ l'assunto evidenziato dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza n. 46653 del 25 novembre 2015, e alla luce del quale è stato, altresì, affermato il principio di diritto secondo cui i giudici di legittimità, anche in presenza di un ricorso inammissibile per qualsiasi ragione e con il quale non vengano proposti motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, possono rilevare d’ufficio, con conseguente annullamento sul punto, che la sentenza impugnata era stata pronunziata prima dei mutamenti normativi che hanno modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all’imputato.

E questo, anche nell’ipotesi in cui la pena inflitta rientri nella cornice edittale sopravvenuta, alla cui luce il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione.

Mutamento sanzioni in materia di sostanze stupefacenti

La vicenda sottoposta al vaglio del massimo Collegio di legittimità atteneva ad un processo penale per traffico illecito di sostanze stupefacenti, reato che ha subito un mutamento delle relative misure sanzionatorie a seguito della ben nota pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014.

Trattamento sfavorevole: lesione di un diritto fondamentale

Per la Corte, la necessità di eliminare le conseguenze di una lesione di un diritto fondamentale della persona, come in presenza della violazione sopravvenuta in esame – quella ossia di vedersi applicato un trattamento sanzionatorio sfavorevole in presenza di innovazioni normative che l’hanno mitigato - costituisce un obbligo per il giudice, e ciò a prescindere dalla formale proposizione di motivi riguardanti questo aspetto della responsabilità.

Nel caso poi, come quello di specie, in cui la nuova normativa neppure abbia previsto un limite alla retroattività in mitius della disciplina sanzionatoria penale sopravvenuta, a questo ultimo principio va attribuita, a maggior ragione, la massima estensione.

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