Fermo amministrativo. Appello contro la sentenza di primo grado

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Fermo amministrativo. Appello contro la sentenza di primo grado

L'impugnativa dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. n. 602/73 e del fermo amministrativo del veicolo iscritto ai sensi dell'articolo 86 del medesimo decreto, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di procedere all'iscrizione, dà luogo ad un giudizio che si conclude con sentenza impugnabile col mezzo ordinario dell'appello.

E’ questo il principio di diritto affermato dalla Terza sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 24234 depositata il 27 novembre 2015.

Nella medesima decisione, i giudici di legittimità hanno proceduto con un utile excursus sulla natura del fermo amministrativo e i relativi rimedi esperibili, alla luce degli univoci criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolar modo nelle recenti decisioni n. 15354/2015 e n. 19667/2014 pronunciate a Sezioni unite.

Fermo amministrativo. Natura e rimedi esperibili

E’ stato, dunque, ricordato come il fermo amministrativo di beni mobili registrati abbia natura non già di atto di espropriazione forzata, ma, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, di procedura alternativa alla prima.

La relativa impugnativa segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore, configurandosi come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo medesimo, in cui al giudice adito è devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.

L’individuazione del rimedio esperibile, difatti, è conseguenza della natura del provvedimento censurato e non della natura della contestazione mossa dalla parte impugnante e/o del tipo di vizio da questa dedotto; così, il fermo (ma anche l’ipoteca), essendo misura estranea all’espropriazione forzata, non va contestato con i rimedi delle opposizioni esecutive, ossia come opposizione all’esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi, bensì – si ribadisce - come azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire le relative iscrizioni.

Appello e non ricorso straordinario per cassazione

A ciò consegue che le sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi che abbiano ad oggetto l’iscrizione del fermo e/o dell’ipoteca sono impugnabili con il mezzo ordinario dell’appello e non con il ricorso straordinario per cassazione che sarebbe, per contro, se si trattasse di opposizione agli atti esecutivi.

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