Flat tax per neo residenti con regole dalle Entrate

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Flat tax per neo residenti con regole dalle Entrate

Per il regime dei neo residenti l’interpello è facoltativo: basterà la scelta in dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia o in quello successivo.

Ne potrà fruire chi non sia stato residente in Italia per almeno nove periodi d’imposta sui dieci che precedono l’inizio della validità dell’opzione.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell'Irpef, 100mila euro, deve essere effettuato tramite modello F24 in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento sulla "flat tax", la tassa forfettaria introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (232/2016), con l'aggiunta dell'articolo 24-bis del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), in favore dei paperoni neo residenti.

Con il provvedimento è stato approvato anche il modello di check list da allegare all’eventuale istanza di interpello per la valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ammissibilità al beneficio.

Il regime dei neo residenti e le regole

Si tratta dell'agevolazione per attrarre in Italia persone fisiche ad alto reddito, rivolta dunque agli stranieri con un alto patrimonio che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, a cui è proposta la tassazione forfettaria di 100.000 euro annui per tutti i redditi di fonte estera per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata. Si possono includere i propri familiari (assoggettati a un’ulteriore imposta sostitutiva di 25mila euro ciascuno).

A regolare il regime agevolativo arriva il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 47060 dell'8 marzo 2017. Reca le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva.

L'istanza

L'interpello è preventivo.

Deve essere indirizzato alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Può essere consegnato a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata.

L’opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia all’istanza ed anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia.

L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.

Il contribuente dovrà indicare:

  • i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Inoltre, si dovrà indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando la check list ad hoc e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 3 marzo 2017 - Flat tax sui neoresidenti da subito - G. Lupoi

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