GPS e controlli a distanza: le istruzioni dell’Ispettorato del lavoro

Pubblicato il



GPS e controlli a distanza: le istruzioni dell’Ispettorato del lavoro

Con circolare n. 2 del 2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce istruzioni operative sul portato applicativo del novellato art. 4 della L. n. 300/70. In particolare, l’aspetto su cui si è concentrata la neo-costituita Agenzia riguarda l’interrogativo se la strumentazione GPS, solitamente presente all’interno delle vetture aziendali e che è suscettiva di generare un controllo a distanza sulla prestazione resa dal dipendente, possa o meno essere considerata strumentazione di lavoro, sottratta, per effetto della modifica apportata dall’art. 23 del D.lgs. n. 151/15, alla procedura di autorizzazione prevista dell’art. 4 comma 1 della L. n. 300 cit..

Preliminarmente pare opportuno esporre per sommi capi la disciplina del novellato art. 4 della L. n. 300 cit., il cui contenuto non sembra aver soppresso il divieto di utilizzo delle apparecchiature per il controllo a distanza della prestazione lavorativa. In tal senso, resta proibito per l’azienda adoperare dispositivi solo per monitorare da lontano il proprio dipendente.
Semmai, l’art. 4 comma 1 consente all’impresa di installare dispositivi di controllo per far fronte a esigenze organizzative, produttive, e per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Qualora tali dispositivi siano potenzialmente in grado di esercitare un controllo a distanza sulla prestazione lavorativa dei lavoratori, allora l’installazione è condizionata alla conclusione di un accordo sindacale o, in mancanza, all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Per effetto del nuovo comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300 cit. l’impresa non deve siglare accordi sindacali o chiedere autorizzazioni di sorta qualora l’apparecchiatura sia volta alla registrazione degli accessi e delle presenze del dipendente, ovvero costituisca strumentazione di lavoro, fornita dall’impresa al prestatore, per svolgere l’attività di lavoro. In tal caso, stabilisce il successivo comma 3, le informazioni all’uopo raccolte potranno essere utilizzate per “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, a patto che il lavoratore riceva idonea informativa aziendale sull’utilizzo della strumentazione e sulla potenziale idoneità della stessa a fungere da mezzo di controllo (c.d. policy aziendale).

Come testé accennato, l’Ispettorato Nazionale interviene sulla materia per chiarire se possa essere considerata strumentazione di lavoro, come tale sottratta all’applicazione del comma 1 dell’art. 4 della L. n. 300 cit., il GPS, che installato all’interno delle vetture aziendali è in grado di segnalare tutti gli spostamenti e le soste effettuate dal dipendente durante la prestazione lavorativa.

Appare di lapalissiana evidenza che, sul piano lavorativo, il GPS, in quanti basato su un sistema di geolocalizzazione satellitare, è in grado di semplificare e rendere molto più efficiente l’attività di tutti coloro che, nella propria vita professionale, sono adibiti ad attività che richiedono continui spostamenti sul territorio. Ciò, ben si intende, vale anche per i lavoratori subordinati, con l’osservazione però che in tale evenienza, il GPS può disvelare una elevata capacità di controllo a distanza dell’attività resa dal lavoratore, al punto da integrare le fattezze di un effettivo pedinamento elettronico, oggettivamente precluso anche nel nuovo assetto normativo delineato dall’art. 23 del D.lgs. n. 151 cit..

Rispetto a tale quadro normativo e fattuale, l’interpretazione dell’Ispettorato del lavoro si lascia apprezzare perché, nel bilanciare le contrapposte esigenze, sottese alla libertà di iniziativa economica e al rispetto della dignità del lavoratore, ritiene che l’art. 4 comma 2 della L. n. 300 cit. sottragga alla procedura di autorizzazione di cui al comma 1 solo gli strumenti che siano indispensabili per svolgere l’attività di lavoro, nell’ambito dei quali, in linea generale, non viene ricompreso il GPS, stante la sua funzione assicurativa, organizzativa, produttiva e soprattutto di supporto per l’attività del dipendente.

In tale senso, vengono scoraggiate letture “aperte” della norma che, sull’assunto che configura il GPS come uno strumento volto a ottimizzare la prestazione lavorativa, con significativo risparmio di tempo e correlativo incremento della produttività, tendono a qualificare tale dispositivo come mezzo di lavoro funzionale alla prestazione lavorativa, sottoposto, per l’effetto, alla disciplina di cui all’art. 4 comma 2 della L. n. 300 cit..

Piuttosto, la circolare puntualizza che “solo in casi del tutto particolari”, e cioè quando la prestazione lavorativa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti, il GPS può essere classificato tra gli strumenti di lavoro (a tale fine vengono citati gli esempi dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00), giacché, diversamente, tale dispositivo, in quanto idoneo a incidere sulla riservatezza e la dignità del lavoratore, va soggetto al portato applicativo di cui al comma 1 dell’art. 4 della L. n. 300 cit..

Sebbene calibrato sul GPS satellitare, il principio affermato dalla circolare n. 2 cit. appare applicabile anche per tutte quelle casistiche in cui su smartphone, tablet o su strumenti, come le casse per la registrazione delle vendita dei prodotti e per la conservazione del denaro (es. le casse ai supermercati o ai negozi in genere), vengono installati software in grado di raccogliere dati e informazioni riguardanti l’attività lavorativa dei dipendenti. Si tratta, senz’altro, di strumenti idonei a migliorare l’organizzazione produttiva aziendale, ma che non appaiono indispensabili per la rilevazione della presenza al lavoro del dipendente (alla quale soccorre il badge) o per lo stesso svolgimento dell’attività lavorativa. Invero, si ritiene che tali software, proprio perché suscettivi di memorizzare le operazioni compiute e quindi di realizzare forme di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, devono essere sottoposti al procedimento di cui all’art. 4 comma 1 della L. n. 300 cit..

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito