Gratuito patrocinio nei casi di eccesso colposo E’ incostituzionale

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Gratuito patrocinio nei casi di eccesso colposo E’ incostituzionale

Bocciata Legge Regione Veneto

E’ stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta la disposizione di cui all’articolo 12 commi 1, 2, 3 e 4, della Legge di stabilità regionale 2016 della Regione Veneto (Legge n. 7/2016) che istituisce il patrocinio a spese della Regione per i cittadini veneti accusati di eccesso di legittima difesa o di omicidio colposo nel tentativo di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni.

La relativa questione di legittimità è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere g), h) ed l), della Costituzione.

Fondo per cittadini veneti colpiti da criminalità

La disposizione oggetto di censura è quella, come detto, che stabilisce, per i cittadini residenti nel territorio veneto da almeno 15 anni, colpiti da criminalità, un apposito fondo regionale denominato “Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito”, disponendo che detto fondo sia destinato ad assicurare il gratuito patrocinio a spese della Regione “nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta”.

Per la Presidenza del Consiglio, in particolare, l’impugnato articolo contrasterebbe con l’articolo 117 della Costituzione, dato che la possibilità di fruire del gratuito patrocinio incide sull’ordinamento e sul processo penale, in quanto, da un lato, tale beneficio è accordato, di regola, dallo Stato, per favorire la difesa dei non abbienti; dall’altro, “perché incrementerebbe la possibilità di investire risorse in indagini difensive e consulenze di parte”.

Inoltre, verrebbe influenzata anche la repressione dei reati attraverso il processo penale e quindi la materia dell’ordinamento penale, in quanto la disposizione in oggetto “obiettivamente rimuove un ostacolo economico all’autodifesa e quindi incide sostanzialmente sulla prevenzione e repressione degli eccessi colposi di legittima difesa”.

Violata competenza esclusiva dello Stato

La Corte costituzionale – sentenza n. 81 del 13 aprile 2017 – ha ritenuto fondate le doglianze relative alla violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, ritenendole di carattere pregiudiziale, rispetto a quelle che investono il contenuto della scelta operata con la norma regionale.

Sotto questo aspetto, la disposizione di cui all’articolo 12 citato è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, “poiché interviene sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa”, incidendo, di conseguenza, su di un ambito materiale riservato dall’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Carta costituzionale, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Peraltro, i giudici costituzionali ricordano che il contenuto precettivo dell’articolo impugnato, coincide, nei profili in rilievo, con quello di una norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 299 del 2010, ed ossia con l’articolo 1, comma 3, lettera h, della Legge della Regione Puglia n. 32/2009.

In linea con quanto già sottolineato in quest’ultima pronuncia, la Consulta precisa, che è il codice di rito penale che stabilisce l’obbligatorietà della difesa tecnica nel relativo processo, prevedendo, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la nomina di un difensore d’ufficio e l’obbligo della parte di retribuirlo, qualora difettino le condizioni per accedere al gratuito patrocinio (art. 369-bis, del codice di procedura penale).

E quest’ultimo, costituisce poi oggetto delle norme statali, anche con riguardo alla persona offesa dal reato.

Legittima difesa Nuove norme in arrivo

Proprio in tema di legittima difesa si segnala la proposta di legge approvata, in sede referente, dalla commissione Giustizia della Camera il 12 aprile scorso e che si appresta ad essere sottoposta all’esame dell’Aula di Montecitorio.

Il testo – che, da quanto si apprende amplierebbe i casi di legittima difesa, escludendo la colpa per chi agisce credendo erroneamente di trovarsi in tale circostanza - è stato oggetto anche di una interrogazione parlamentare, presso la Camera (on. Marotta e altri), a cui ha risposto il Guardasigilli, Andrea Orlando, sempre il 12 aprile 2017.

Nell’intervento, il ministro Orlando ha evidenziato la massima attenzione prestata, da parte di tutte le istituzioni, al tema del contrasto ai reati predatori, “proprio nella consapevolezza che tali fattispecie delittuose inficiano il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni e generano una percezione di allarme”.

Ed è in questa prospettiva che andrebbero letti i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che hanno fornito una lettura estensiva del concetto di privata dimora.

Per Orlando, ad ogni modo, “una risposta più forte sarebbe arrivata se il testo di legge, il disegno sul penale, fosse già stato legge dello Stato”; in questo, ha ricordato il ministro, “era contenuto un inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio”.

In definitiva, “l’intervento normativo, nel delineare una riforma complessiva del sistema penale, può contribuire a restituire maggiore fiducia ai cittadini, anche sul versante della sicurezza”.

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