Gratuito patrocinio. Onorari non oltre le tariffe medie

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Gratuito patrocinio. Onorari non oltre le tariffe medie

Con sentenza n.21461 depositata il 21 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di un avvocato, avverso il provvedimento con cui la Corte di Assise di appello, nel decidere sugli onorari, non aveva riconosciuto il richiesto aumento del massimo, previsto dalla tariffa penale. Pretesa motivata dal professionista, stante il notevole impegno richiesto dalla controversia trattata - ammessa al gratuito patrocinio - per la complessità dei fatti e delle questioni giuridiche in rilievo.

A parere del ricorrente, la negata applicabilità dell'aumento, averebbe comportato la violazione degli artt. 3 e 24 e 36 Cost., determinando una disparità di trattamento tra il difensore di un imputato - come nella specie – ammesso al gratuito patrocinio ed il difensore di altri imputati.

Ma la Cassazione ha respinto la censura, dichiarando come i giudici di merito si siano correttamente attenuti al principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di conformarsi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, siano esaustivamente quelli individuati nell'art. 82 D.p.r. 115/2002.

Per cui il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può far riferimento a criteri integrativi o adeguatori che si pongano al di fuori di detta previsione normativa.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, non risulta operante nella fattispecie, l'invocato art. 1 comma 2 della tariffa penale di cui al D.m. 127/2004 che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno professionale.

E' lo stesso  sopra menzionato art. 82 che fa espresso divieto di superare i valori medi di tariffa, contemplando l'impegno professionale, semmai, come elemento a cui far riferimento per valutare e quantificare il compenso tra il minimo tariffario e la media di tali valori.

Nè la previsione del citato art. 82 si pone in contrasto con le norme costituzionali – di cui è stata denunciata la violazione – posto che la fissazione di limiti nella determinazione degli onorari, è frutto di una ragionevole scelta del legislatore di contemperare gli opposti interessi in gioco, entrambi meritevoli di tutela. Ovvero, da una parte, la necessità di garantire all'imputato non abbiente la difesa tecnica, dall'altra, quella di retribuire l'attività del professionista sulla base di tariffe che tengano comunque conto del lavoro svolto, ma nel rispetto di parametri che esaminino anche l'incidenza dei relativi costi sulla collettività.

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