I voucher ci sono ancora per asili e baby-sitter

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I voucher ci sono ancora per asili e baby-sitter

L’INPS, con comunicazione del 29 marzo 2017, ha previsto che i voucher per il servizio di baby-sytter, alternativo al congedo parentale, possono ancora essere chiesti e utilizzati nonostante che il D.L. n. 25/17 abbia disposto l’abrogazione del lavoro accessorio. Tale comunicazione è stata inoltrata dopo l’acquisizione, da parte dell’Istituto, del parere favorevole del Ministero del Lavoro e del Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I voucher per il servizio baby-sitter

L’art. 4 comma 24 lett. b), della L. n. 92/12 ha riconosciuto alle lavoratrici madri, al termine del congedo di maternità obbligatorio, ed entro gli undici mesi successivi, la facoltà di poter rinunciare al congedo parentale e richiedere, in alternativa, un contributo per far fronte alle spese degli asili nido pubblici e privati o per i servizi di baby-sitting.
Il beneficio, introdotto in via sperimentale per il triennio 2012-2015, è stato dapprima prorogato anche per l’anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dall’art. 1 commi 282-283 della L n. 208/2015, per poi ricevere un’ulteriore proroga anche per il biennio 2017-2018, nei limiti tuttavia delle risorse economiche indicate nell’art.1 comma 356 della L. n. 232/2016 (c.d. legge di bilancio 2017).
Il beneficio è stato accordato alle lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro e a quelle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Le condizioni per l’accesso al beneficio

Condizioni essenziali per accedere alla misura sono:

  • la mancata decorrenza, all’atto della presentazione della domanda, di undici mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità;
  • la mancata fruizione del congedo parentale.

Invero, premesso che il contributo è quantificato nella misura massima di €. 600,00 mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata e per le lavoratrici autonome), l’ammissione al contributo è ammessa nella misura in cui la lavoratrice rinunci al congedo parentale.

Il beneficio si articola in due forme di contributo tra loro alternative:

  1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Tale misura viene erogata alla struttura scolastica, scelta dalla madre, direttamente dall’INPS, dietro esibizione, a quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio. L’erogazione avviene fino a concorrenza dell’importo di €. 600 mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice;
  2. voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting. I buoni sono corrisposti esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni indicate nella circolare INPS n. 75 del 6 maggio 2016. L’avente diritto è comunque tenuto all’appropriazione telematica dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda.

La domanda infatti deve essere presentata all’INPS esclusivamente attraverso il servizi telematici, accessibili mediante PIN dispositivo, utilizzando il portale dell’Istituto.

Il voucher per il servizio baby-sytter a seguito del D.L. n. 25/17

Le modalità di cui sopra sono andate in “corto circuito” per effetto dell’entrata in vigore D.L. n. 25 cit., che, come noto, in maniera repentina e senza disciplina transitoria, ha espunto dall’ordinamento il sistema dei buoni lavoro.
Va sul punto evidenziato che l’ultimo giorno utile per l’acquisito dei buoni lavoro è stato fissato dal D.L. n. 25 cit. nel 17 marzo 2017. Il termine finale di validità di tali buoni è stato invece posto al 31/12/2017.
Il Governo, nell’asserita urgenza di abrogare il lavoro accessorio, non ha considerato la platea delle lavoratrici alle quali l’INPS aveva, nelle more, riconosciuto il diritto a fruire del servizio baby-sitting, mediante voucher, i cui termini di ritiro (120 giorni) erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 25 cit..
La conseguenza di tale dimenticanza è balzata subito all’evidenza di tutti coloro che, il 18/03/2017, erano titolari del diritto a fruire del servizio baby-sitting con voucher, ma che, per effetto dell’abrogazione disposta dal D.L. n. 25 cit., si sono trovati nell’impossibilità di esercitare tale facoltà, per interruzione dei canali di erogazione dei buoni.

La comunicazione INPS del 29 marzo 2017

Pertanto, alla lacuna di diritto intertemporale “sanata”, con la comunicazione del 21/03/2017, si è aggiunta quella inerente alla modalità di fruizione del servizio baby-sitting, con voucher, anche quest’ultima colmata, seppur impropriamente, con la comunicazione del 29/03/2017.
Nella premessa che il susseguirsi di tali comunicazioni fornisce un segno tangibile di carenza cognitiva della materia da parte degli autori del D.L. n. 25 cit. ovvero, se non altro, di una superficiale analisi del portato effettuale delle previsioni normative e che comunque lo strumento adoperato (prassi) appare confliggere con il sistema di disciplina della fonti (gli atti normativi non possono essere modificati o integrati con circolari o interpelli), quello che la comunicazione del 29/03/2017 determina è la reviviscenza dei voucher erogati in modalità telematica, per consentire alle lavoratrici di utilizzare il contributo di cui all’art. 4 comma 24 lett. b), della L. n. 92 cit..
Salve indicazioni contrarie si deve presumere che tale sistema resterà attivo per tutta la durata prevista del bonus, ergo, giova ripetere, fino al 31/12/2018. Ciò significa, in altre parole, che anche le lavoratrici che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 25 cit. non avevano presentato domanda per l’accesso a tale forma di contributo potranno comunque avvalersi dello strumento de quo, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dall’’art. 4 comma 24 lett. b) della L. n. 92 cit..

Le modalità di erogazione dei voucher per il servizio baby-sytter

Per quanto attiene alle modalità di fruizione del beneficio, quest’ultimo non è corrisposto alle lavoratrici attraverso la consegna di voucher cartacei, ma regolato esclusivamente attraverso la procedura online.
In aderenza alla comunicazione del 21/03/2017 diramata dal Governo, la madre utilizzatrice pertanto sarà tenuta a eseguire gli adempimenti all’epoca stabiliti per i committenti provati, eccetto, pertanto, l’obbligo di inoltrare la comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale, considerato che quest’ultimo avviso era richiesto solo per i committenti imprenditori o professionisti.

Conseguenze sul piano ispettivo

Si rileva infine che in sede di richiesta telematica dei buoni la lavoratrice madre è tenuta a indicare, tra l’altro, le generalità della baby-sitter. La comunicazione all’INPS di tale nominativo sarebbe ostativa all’applicazione delle istruzioni contenute nelle circolari n. 4 del 2013 e n. 38 del 2010 concernenti l’applicazione della maxi-sanzione per l’ipotesi di occupazione irregolare di manodopera. Se si assume poi che la prestazione delle baby-sitter integri un’ipotesi di lavoro domestico, l’applicazione della maxi-sanzione resterebbe, in ogni caso, esclusa per effetto dell’eccezione contenuta nell’art. 4 comma 1 lett. a) della L. n. 183/10. A carico della lavoratrice madre sarebbero semmai ascritti gli oneri previdenziali correlati al rapporto di lavoro instaurato con la baby-sitter.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale.

 

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