Incentivo Occupazione Giovani

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Incentivo Occupazione Giovani

Con la circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017 sono state fornite le istruzioni per la fruizione dell’Incentivo Occupazione Giovani da parte dei datori di lavoro che assumano tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, senza esservi tenuti ed a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, su tutto il territorio nazionale – eccezione fatta per la Provincia Autonoma di Bolzano - giovani NEET di età compresa tra i 16 ed i 29 anni iscritti a Garanzia Giovani.

L’Incentivo Occupazione Giovani può essere fruito da datori di lavoro che assumano tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, senza esservi tenuti ed a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, su tutto il territorio nazionale – eccezione fatta per la Provincia Autonoma di Bolzano - giovani NEET di età compresa tra i 16 ed i 29 anni iscritti a Garanzia Giovani.

ATTENZIONE

Sono NEET i giovani disoccupati che non frequentano una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale.

 

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate anche con contratto part-time ed anche a scopo di somministrazione:

  • a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi;
  • a tempo indeterminato.

ATTENZIONE

E’ possibile fruire dell’incentivo anche per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante (c.d. di 2° tipo) e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

 

L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio, intermittente ed in caso di apprendistato di 1° e 3° tipo (contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca).

I datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali che assumono con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo determinato possono usufruire:

  • del massimo dell’incentivo riconoscibile per tale tipologia contrattuale, corrispondente a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata almeno pari a 12 mesi;
  • di un beneficio proporzionalmente ridotto in base all’effettivo decorso della formazione, se la durata del periodo formativo previsto sia inferiore a 12 mesi.

ATTENZIONE

La circolare INPS n. 40/2017 ha chiarito che l’incentivo potrà essere riconosciuto in favore dello stesso lavoratore per un solo rapporto di lavoro.

Solo in caso di proroga dei rapporti a tempo determinato, potrà essere rilasciata una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030.

Inoltre va tenuto presente che non ha diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

 

Incentivo

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore ed è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, comprese le proroghe;
  • alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

  • dei premi ed i contributi dovuti all’INAIL;
  • del contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • del contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, di solidarietà residuale e di integrazione salariale, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento.

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016, l’incentivo va fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

ATTENZIONE

Come chiarito dalla circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente per l’assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio.

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

 

Condizioni di spettanza

L’incentivo è subordinato:

  • all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Compatibilità con gli aiuti di stato

L’incentivo va fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Reg. UE n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia Giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” qualora l’assunzione comporti non solo un incremento occupazionale netto ma il lavoratore deve trovarsi, alternativamente, in una delle seguenti condizioni:

  • non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

ATTENZIONE

Si intende privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo dal quale derivi un reddito, su base annuale, inferiore ad euro 4.800 o parasubordinato dal quale derivi un reddito, su base annuale, inferiore ad euro 8.000.

 

  • non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sottorappresentato.

ATTENZIONE

Per l’anno 2017 si rinvia al Decreto Interministeriale 27 ottobre 2016 con il quale sono stati individuati i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

 

Procedura

Per fruire dell’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – utilizzando il modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale.

Dopo aver effettuato le verifiche di competenza, l’Istituto comunicherà che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.

A questo punto, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro dovrà, se ancora non lo ha fatto, assumere il giovane e, a pena di decadenza, comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto.

Definizione delle istanze

L’incentivo sarà autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze anche se è prevista un’unica elaborazione cumulativa posticipata per le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico.

ATTENZIONE

Poiché l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dall’1 gennaio 2017, le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico - pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

 

Fruizione dell’incentivo

Ai datori di lavoro la cui istanza verrà accolta, sarà comunicata la misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito durante la vigenza del rapporto nel caso di assunzioni a termine e nel caso di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi, mentre, nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, la fruizione dovrà essere effettuata in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG per gli operai agricoli).

 

Quadro delle norme

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. n. 394 del 2 dicembre 2016

INPS, circolare n. 40 del 28 febbraio 2017

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