Incompatibilita’ tra pubblico impiego e attivita’ di revisore dei conti

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Incompatibilita’ tra pubblico impiego e attivita’ di revisore dei conti

Il SIC (Sindacato Italiano Commercialisti), in questo momento di crisi economica, è sempre più vicino ai colleghi e, a loro tutela, vuole stimolare una riflessione sull’incompatibilità dell’attività di revisore con il rapporto di pubblico impiego.

Il rapporto di lavoro con il datore pubblico è caratterizzato dal principio costituzionale di esclusività previsto dall’art. 98 della Costituzione: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

Principio che viene esplicitato anche dall’art. 97 che recita: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”.

Da qui la norma di legge che, nell’attuale rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, viene sancita dall’art. 53, c. 1, D.Lgs. 165/2001: “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3”, cioè il divieto di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali e professionali in costanza di rapporto di lavoro. Ai sensi del medesimo art. 60, è preclusa altresì la possibilità di “accettare cariche in società costituite a fine di lucro tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente".

L’art. 62 del D.P.R. n. 3/1957 sancisce la deroga per i revisori esclusivamente per incarichi dello Stato in società o Enti direttamente partecipati, vigilati o suoi concessionari, previa autorizzazione.

La ratio è chiara, il dipendente pubblico ha una “missione” e deve essere libero da interessi o condizionamenti che vadano in conflitto o comunque divergano da quelli della Pubblica Amministrazione.

Il Mef, con la nota 4594 del 25 febbraio 2015, e l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 105/E del 2001, definiscono l’inquadramento previdenziale del compenso del revisore, assimilandolo a quello da lavoro dipendente e attraendolo nella gestione separata, qualora l’attività non rientri nella sfera professionale dei ragionieri e dottori commercialisti.

Ma, al contempo chiariscono, inequivocabilmente, che “per l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili è necessario il superamento di un esame di ammissione, articolato attraverso prove scritte ed orali vertenti su specifiche discipline tecnico-giuridiche. Pertanto, in considerazione di tale rilevante competenza tecnico specialistica, il revisore iscritto nel Registro che svolge la sua attività di controllo contabile, espletando le funzioni di sindaco, eserciterebbe di fatto una attività professionale”.

L’argomento diventa più spinoso quando a svolgere l’attività di  Revisore è un dipendente dell’Agenzia delle Entrate.

Qui l’incompatibilità è evidente, per la delicatezza delle mansioni istituzionali svolte, tant’è che in data 16/09/2015 è stato approvato il Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate, che all’art. 5, c. 1, dispone: “Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale dell’Agenzia, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull’adempimento corretto e imparziale dei doveri di ufficio e non esercita attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questione di carattere fiscale, tributario o tecnico comunque connesse ai propri compiti istituzionali”.

Con il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, viene ribadito il concetto di indipendenza e autonomia che deve andare ben oltre l’interpretazione letterale: il Revisore deve essere libero da condizionamenti e qualsivoglia coinvolgimento che possano derivare dall’attività istituzionalmente svolta.

In definitiva il SIC sostiene che, in generale, l’attività di revisore sia incompatibile con il pubblico impiego e invita la Pubblica Amministrazione a vagliare attentamente le richieste di autorizzazione.

 

Ernesta Cambiotti

Sindacato Italiano Commercialisti

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