Iscrizione negli elenchi del cinque per mille (Enti volontariato e ASD)

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Iscrizione negli elenchi del cinque per mille (Enti volontariato e ASD)

La procedura di ammissione al beneficio del cinque per mille è stata modificata dal DPCM del 7 luglio 2016. In particolare, è stato eliminato per gli enti già iscritti nel previsto elenco l’obbligo di riproporre la domanda di iscrizione e l’invio della dichiarazione sostitutiva attestante la presenza dei requisiti.

 

Aggiornato con

DPCM 7 luglio 2016; Circolare Agenzia delle Entrate n.7 del 31 marzo 2017

Soggetti Interessati

Enti che intendono partecipare al riparto del cinque per mille dll’Irpef

Chi può presentare l’iscrizione

Possono presentare la domanda di iscrizione per il riparto del cinque per mille:

  • le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
  • le ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
  • le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
  • le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse;
  • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460 del 1997;
  • le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La domanda

La domanda di iscrizione deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro l’8 maggio 2017 (Il 7 maggio cade di domenica), direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico “Domanda 5 per mille” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello di iscrizione

Il modello per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille disponibile sul siti dell’Agenzia delle Entrate è composto:

  • dal riquadro relativo al tipo di comunicazione;
  • dal riquadro relativo ai dati dell’ente;
  • da due sezioni (la prima relativa agli enti del volontariato, la seconda alle associazioni sportive dilettantistiche);
  • dal riquadro contenente i dati identificativi del rappresentante legale;
  • dal riquadro per i recapiti dell’ente e da quello relativo all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario.

Formazione dell’elenco

L’elenco degli enti del volontariato e quello delle associazioni sportive dilettantistiche sono formati sulla base delle domande di iscrizione validamente presentate ed accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.

Gli elenchi degli enti iscritti vengono pubblicati dall’Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio 2017 sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede.

Le correzioni di eventuali errori contenuti negli elenchi possono essere richieste, entro il 22 maggio 2017, dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da un suo incaricato munito di delega, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.

Gli elenchi aggiornati dei soggetti iscritti, depurati degli errori, sono pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet entro il 25 maggio 2017.

La dichiarazione sostitutiva

Entro il 30 giugno 2017 il legale rappresentante degli enti del volontariato iscritti deve trasmettere con raccomandata A.R. alla DRE nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente la dichiarazione sostitutiva (presente sul sito delle entrate), attestante la persistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.

La dichiarazione sostitutiva può essere inviata alternativamente dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle relative Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante deve trasmettere la dichiarazione a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 giugno 2017, all’Ufficio del CONI competente per territorio.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Novità dal 2017

Il DPCM del 7 luglio 2016 ha adeguato la procedura di ammissione al beneficio alla stabilizzazione del contributo.

È stato eliminato, per gli enti regolarmente iscritti nell'esercizio precedente (2016) e in possesso dei requisiti di accesso, l'obbligo di riproporre la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Elenco permanente

L’Agenzia istituisce un apposito elenco aggiornato permanente, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Gli enti che sono presenti nel citato elenco non devono trasmettere nuovamente:

  • la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017, e non devono
  • inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

La domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se vi sono le condizioni per rimanere nello stesso elenco.

Se vengono rilevati errori o vi sono variazioni rispetto ai dati pubblicati, i legali rappresentanti degli enti interessati possono evidenziare la circostanza alla DRE territorialmente competente entro il 20 maggio. Entro lo stesso termine, anche le amministrazioni interessate potranno presentare le eventuali segnalazioni.

Nota bene

L’inserimento o il mantenimento nell’elenco vale ai fini dell’iscrizione dell’ente al riparto del cinque per mille, ma non ai fini dell’ammissione al beneficio; gli enti inseriti continuano ad essere assoggettati all’ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Revoca dall’elenco

Se vengono meno i requisiti, il rappresentante legale dell'ente deve comunicare all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione con le stesse modalità previste per la dichiarazione sostitutiva.

Se la revoca non viene trasmessa, il contributo indebitamente percepito va riversato all'Erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione da parte dell'amministrazione competente.

Quest’ultima in caso di inadempimento, procede al recupero coattivo, con rivalutazione e interessi, ferma restando, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Chi non deve presentare la domanda nel 2017

Non devono presentare la domanda nel 2017 gli enti del volontariato regolarmente iscritti nel 2016 e gli enti appartenenti alle altre categorie (la cui lista è trasmessa all'Agenzia dalle competenti amministrazioni), che sono inseriti nell'apposito elenco pubblicato sul sito delle Entrate entro il 31 marzo 2017.

Sono inoltre considerati regolarmente iscritti:

  • gli enti del volontariato che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla DRE competente entro il 30 giugno 2016;
  • gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso istanza e dichiarazione sostitutiva al ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
  • gli enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno presentato istanza e dichiarazione al Miur entro il 30 aprile 2016;
  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno inviato all'Agenzia delle Entrate la domanda di iscrizione entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del Coni territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.

Enti ritardatari

Sono considerati regolarmente iscritti anche gli enti che hanno inviato la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa entro il 30 settembre 2016, versando tramite modello F24 (codice tributo 8115) la sanzione di 250 euro.

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.

Chi presenta la domanda nel 2017

Devono presentare la domanda quest’anno:

  • gli enti di nuova costituzione;
  • quelli che non si sono iscritti nel 2016;
  • quelli non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti previsti nel 2016), rispettando modalità e termini previsti per la "categoria" di appartenenza.

Gli enti del volontariato sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'istanza telematica entro l'8 maggio e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno.

Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono l’istanza telematica entro l’8 maggio all'Agenzia; la dichiarazione sostitutiva al CONI entro il 30 giugno.

Anche in questo caso è possibile presentare la domanda tardiva entro il 2 ottobre (il 30 settembre cade di domenica), versando la sanzione di 250 euro con il modello F24.

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