La vigilanza INPS

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La vigilanza INPS

In data 9 maggio 2016 l’INPS ha presentato, nel corso di una conferenza stampa, i nuovi presìdi messi a punto per contrastare e prevenire i fenomeni elusivi della contribuzione attraverso l’utilizzo di banche dati interne ed esterne all’Istituto.

Come spiegato dal Presidente Boeri, questi nuovi strumenti mirano ad intervenire prima che il comportamento elusivo, evasivo se non fraudolento, si sia consolidato ed abbia prodotto danni alle entrate dell’Istituto.

Nella medesima data, l’INPS, con circolare n. 76, ha riepilogato ed aggiornato le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, a tutela dei lavoratori, della leale concorrenza tra imprese e del mercato.

La vigilanza documentale

Nel 2016 l’INPS vuol passare dalle verifiche c.d. amministrative a quelle c.d. documentali, ovvero dai controlli effettuati ex post sulle omissioni delle aziende, ai controlli effettuati prima che si sia compiuta l’omissione.

Diversi sono i progetti messi in campo e la conoscenza degli stessi può aiutare le aziende ad evitare di incorrere in errori.

Controllo sgravio e procedura CASCO

Il controllo sull’abuso dello sgravio triennale e biennale sarà effettuato nel corso del godimento del beneficio, incrociando le informazioni presenti nelle banche dati delle denunce presentate all’INPS ed al Ministero del Lavoro.

A questo controllo si aggiungerà il Controllo Automatizzato Sgravi e Conguagli (CASCO) che è finalizzato a intercettare le aziende che riducono il debito contributivo «gonfiando» le somme a credito per anticipazioni fatte ai dipendenti per

Mettendo a confronto aziende dello stesso settore merceologico, aventi la stessa collocazione geografica e la medesima forza lavoro, l’Istituto conta di ottenere un campione di aziende a rischio (outliers) da sottoporre a controllo per il recupero della contribuzione non versata.

Progetto ELSA

Il progetto per l’Emersione Lavoro Sommerso Aziende:

  • incrocerà le comunicazioni di assunzione (UNILAV) con le dichiarazioni contributive (UNIEMENS) per far emergere eventuali lavoratori “sommersi” così da poter calcolare la contribuzione omessa;
  • verificherà nel 2017 la congruità della contribuzione e la compliance calcolando il fabbisogno teorico di forza lavoro e mettendolo a confronto con la forza lavoro risultante dagli archivi INPS per fare emergere delle incoerenze. Tale confronto sarà fatto sulla base del settore produttivo, della forma societaria, della collocazione geografica, del fatturato, delle utenze, dell’utilizzo degli immobili e del bilancio.

Attività antifrode della vigilanza documentale

Saranno, inoltre, svolte ulteriori attività antifrode sulla base delle verifiche documentali, finalizzate a:

  • contrastare le false compensazioni tramite modello F24;
  • prevenire e contrastare il lavoro fittizio finalizzato all’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
  • prevenire e contrastare le truffe effettuate tramite i Voucher.

Le verifiche ispettive

Passando alle verifiche “sul campo” effettuate dal personale ispettivo, si analizzano alcuni punti di rilievo per le aziende e per chi svolge l’attività di consulenza del lavoro.

Accesso ispettivo

Innanzitutto l’INPS ribadisce che all’atto dell’accesso, il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi – esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istituto - oltre che nei confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei confronti del personale presente sul luogo di lavoro e di ogni altro soggetto con cui occorra interloquire ai fini dell’accertamento.

In mancanza della suddetta esibizione l’accesso non potrà aver luogo ed il datore di lavoro sarà legittimato ad opporsi all’effettuazione dell’accesso ispettivo, ferma restando la validità degli atti già compiuti.

Il personale ispettivo è tenuto a conferire, laddove possibile, con il datore di lavoro e/o suo rappresentante, informandolo dello svolgimento della verifica e della facoltà di farsi assistere nel corso dell’accertamento da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979, nonché di rilasciare dichiarazioni.

L’assenza del professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia in alcun modo la sua validità.

In questo contesto è comunque utile tener presente che gli ispettori possono sanzionare ex art 3, comma 3, D.L. n. 463/1983, eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti ad impedire l’esercizio dell’attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa.

Inoltre, nel caso in cui non sia presente il datore di lavoro all’atto dell’accesso ispettivo, per l’Istituto è possibile che, a richiesta, i Funzionari ne attendano l’arrivo - sempre a patto che l'attesa sia ragionevole e non abbia evidenti intenti dilatori – ma questo non potrà ritardare l’identificazione dei lavoratori e l’acquisizione delle dichiarazioni degli stessi, che avverrà comunque e tempestivamente nella fase iniziale dell’accertamento.

Gli ispettori dovranno, inoltre, verificare che il consulente del lavoro sia in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 1 di cui alla Legge n. 12/1979, annotando nel verbale di primo accesso gli estremi della prevista iscrizione.

Per gli altri professionisti, diversi dai consulenti del lavoro, che curino gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, il personale ispettivo è tenuto a verificare che sia stata effettuata la comunicazione dell’esercizio dell’attività svolta alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, ex art. 1, Legge n. 12/1979.

Acquisizione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni dei lavoratori vanno raccolte, di norma, nel corso del primo accesso ispettivo, evidenziando, altresì, le modalità di impiego degli stessi.

E’, comunque, ammessa la possibilità di acquisire:

  • le dichiarazioni dei lavoratori al di fuori del posto di lavoro;
  • le dichiarazioni di coloro che in passato abbiano prestato attività lavorativa presso il medesimo soggetto sottoposto a controllo;
  • dichiarazioni da parte degli organismi rappresentativi dei lavoratori, ove costituiti (Rappresentanze Sindacali Aziendali, Rappresentanze Sindacali Unitarie, Commissione per le Pari Opportunità, Comitato Unico di Garanzia, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Durante l’acquisizione delle dichiarazioni non è ammessa la presenza del datore di lavoro o di altra persona che comunque lo rappresenti (consulente del lavoro compreso).

In sede di acquisizione delle dichiarazioni, il personale ispettivo, deve rivolgere le domande in modo chiaro e comprensibile, tenendo presente il livello di istruzione dell’intervistato ed il grado di conoscenza della lingua italiana nelle ipotesi di lavoratori stranieri.

Le dichiarazioni raccolte devono essere riportate in modo chiaro e leggibile nel verbale di acquisizione di dichiarazione e delle stesse va data al dichiarante lettura, affinché questi ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva.

Gli eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni devono essere riportati nel verbale medesimo, indicando le relative motivazioni qualora espresse.

Se è funzionale alle esigenze dell’accertamento, le dichiarazioni possono essere rese anche direttamente dai dichiaranti con un atto scritto, a forma libera, recante la sottoscrizione.

Infine, è importante tener presente che gli ispettori non possono rilasciare copia delle dichiarazioni al lavoratore dichiarante né tantomeno al soggetto ispezionato, neanche su richiesta.

Tuttavia, in caso di richiesta, gli ispettori devono informare i richiedenti che l’eventuale accesso alle dichiarazioni potrà avvenire previa presentazione di apposita istanza alla sede INPS competente, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 214/1990.

Documentazione ed accessi successivi

Infine si rappresenta che:

  • gli ispettori possono esaminare la documentazione presente sul luogo di lavoro e chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione conservata in altra sede:
  • qualora l’accertamento si riveli complesso e prolungato nel tempo e si rendano necessari ulteriori sopralluoghi rispetto al primo accesso per l’esame della documentazione o per l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, ovvero si palesino ulteriori esigenze informative, il personale ispettivo dovrà richiedere informazioni e/o documentazione, anche in forma scritta al soggetto ispezionato o a persona appositamente delegata, con l’espresso avvertimento che l’accertamento è ancora in corso.

 

Quadro delle norme

D.L. n. 463/1983

Legge n. 12/1979

Legge n. 214/1990

Legge n. 104/1992

INPS, circolare n. 76/2016

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