L’assicurazione che ritarda risarcisce i danni all’assicurato

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L’assicurazione che ritarda risarcisce i danni all’assicurato

L’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli che ritardi colpevolmente l’adempimento dei propri obblighi nei confronti del terzo danneggiato, causa un danno al proprio assicurato che non è rappresentato dai meri interessi di mora, bensì dalla differenza tra il risarcimento cui l’assicurato sarebbe stato costretto, se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto la propria obbligazione, e la somma che invece l’assicurato sarà costretto a pagare al terzo, a causa del ritardo della compagnia di assicurazione e della sopravvenuta incapienza del massimale.

Danno da mala gestio anche extra massimale

Inoltre, il danno “da mala gestio” dell’assicuratore deve essere così liquidato:

  • quando il credito del danneggiato risultava eccedere il massimale già al momento del sinistro, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l’inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali;
  • se il credito del danneggiato era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito sia levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l’ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.

Condanna a tenere indenne da pretese del terzo

Infine, l’assicurato può chiedere che l’assicuratore sia condannato a tenerlo indenne dalle pretese dal terzo, anche se non gli abbia ancora pagato nulla. In questa ipotesi, la condanna dovrà essere pronunciata in forma condizionata, e subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’assicurato.

Sono questi i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 10221 depositata il 26 aprile 2017.

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