Lavoro accessorio. Le istruzioni INPS

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Lavoro accessorio. Le istruzioni INPS

Con la circolare n. 149 del 12 agosto 2015, l’INPS ha fornito le prime indicazioni relative alle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 81/15 in materia di lavoro accessorio.

Posto che il Legislatore ha abrogato gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003, l’Istituto ricorda che le nuove disposizioni - nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati – hanno introdotto importanti novità relativamente:

  • al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;

  • alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;

  • all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;

  • alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

Modalità di acquisto dei voucher

Fra le questioni affrontate dall’INPS, acquista particolare valore la conferma che i committenti imprenditori o liberi professionisti possono acquistare i buoni anche presso i Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo, oltre che:

  • tramite la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);

  • presso le Banche Popolari abilitate.

Si ricorda che i committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Non possono, invece, essere acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31/12/2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale dalla Legge n. 92/2012 per il triennio 2013 – 2015.

Comunicazione telematica

L’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/15 prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare alla DTL competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

A tal proposito la circolare ricorda che il Ministero del Lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015, ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione va ancora effettuata secondo le attuali procedure.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 30 - Voucher solo online per gli imprenditori - Gheido
  • ItaliaOggi, p. 29 - Voucher solo online per i professionisti - De Lellis

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