Legge di Bilancio 2017: le novità di lavoro (2^ parte)

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Legge di Bilancio 2017: le novità di lavoro (2^ parte)

Continua l’analisi delle novità in materia di lavoro presenti nella Legge di Bilancio 2017 e, più nello specifico, novità in materia di RITA, penalizzazioni, cumulo dei contributi previdenziali, lavoratori precoci, lavori usuranti, ottava salvaguardia, opzione donna, part-time e pensione, apprendisti, contratti di solidarietà, call center, violenza di genere, alternanza scuola-lavoro, esonero in agricoltura e congedo per il padre.

 

Continua l’analisi delle novità di lavoro presenti nella Legge di Bilancio 2017.

RITA

Dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 i lavoratori che hanno i requisiti per accedere all’Ape volontaria, potranno utilizzare gli importi eventualmente accumulati in forme di previdenza complementare per finanziare l’anticipo pensionistico della durata massima di 3 anni e 7 mesi.

In questo caso l’anticipo prende il nome di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

Penalizzazioni

Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018 sono abolite le penalizzazioni per chi va in pensione prima dei 62 anni.

Cumulo

E’ ammesso il cumulo dei contributi previdenziali versati in più gestioni anche se si è maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate.

Diventa, inoltre, possibile sommare anche i contributi versati nelle casse di previdenza dei professionisti.

In caso di opzione per il cumulo si arriva alla pensione maturando i requisiti “generali” richiesti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata e la pensione sarà pagata, pro quota, dai diversi enti interessati.

Lavoratori precoci

I lavoratori precoci che hanno versato almeno 12 mesi di contribuzione per periodi lavorativi effettuati prima del compimento dei 19 anni, potranno accedere, a domanda ed in relazione alla risorse disponibili, alla pensione con 41 anni di contributi a decorrere dall’1 maggio 2017 purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  • assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in condizione di gravità;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, almeno pari al 74%;
  • svolgano attività pesanti o usuranti da almeno 6 anni in via continuativa.

Lavori usuranti

La legge ammette la possibilità dell’accesso alla pensione con il meccanismo delle “quote” per i lavoratori che hanno svolto un’attività usurante o durante le ore notturne in 7 degli ultimi 10 anni oppure per metà vita lavorativa.

Ottava salvaguardia

Parte l’ottava salvaguardia che permetterà a 30.700 lavoratori di andare in pensione con le previgenti regole e precisamente a:

  • 11.000 lavoratori in mobilità;
  • 10.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria;
  • 7.800 lavoratori cessati dal servizio;
  • 700 lavoratori in congedo straordinario retribuito per assistere i portatori di handicap gravi;
  • 800 lavoratori con contratto a tempo determinato.

Opzione donna

Viene consentita la c.d. opzione donna (possibilità di optare per il pensionamento anticipato ex lege 243/2004) per le lavoratrici che ne erano rimaste escluse e che avevano al 31 dicembre 2015, almeno 57 anni se dipendenti, o 58 anni se autonome ed un'anzianità contributiva almeno pari a 35 anni.

Part-time e pensione

Sono ridotti i fondi che erano stati stanziati a copertura del part time per i lavoratori che raggiungevano entro il 2018 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Apprendisti

E’ estesa alle assunzioni effettuate nel 2017 la riduzione contributiva del 5% dell’aliquota a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Esclusi anche il contributo per il licenziamento, il contributo di finanziamento dell'ASpI, ed il contributo destinato al finanziamento della formazione professionale.

Contratti di solidarietà

E’ incrementato di 15 milioni di euro il limite di risorse per la concessione del beneficio della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà.

Call center

Sono finanziate con 30 milioni di euro le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center.

Inoltre, in caso di delocalizzazione, anche mediante affidamento a terzi, dell'attività di call-center fuori dal territorio nazionale in un Paese extraUE, si dovrà darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:

  • al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché all'Ispettorato Nazionale del Lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività, indicando i lavoratori coinvolti;
  • al Ministero dello Sviluppo Economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i servizi delocalizzati;
  • al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, ed in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni.

In caso di omessa o tardiva comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.

Gli operatori economici che, prima della data di entrata in vigore della legge, abbiano localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese extraUE, dovranno effettuare le suddette comunicazioni entro il 2 marzo 2017, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i servizi delocalizzati.

Nel caso di specie, per l’omessa o la tardiva comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

Violenza di genere

Il congedo per le donne vittime di violenza di genere pari a 3 mesi, viene esteso alle lavoratrici autonome.

Durante il periodo di congedo le lavoratrici in questione avranno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero.

Alternanza scuola-lavoro

E’ riconosciuto un esonero pari ad euro 3250 su base annua per un periodo massimo di 36 mesi per coloro che effettueranno assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, decorrenti dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste, ovvero di apprendistato di 1° e 3° livello.

Esonero in agricoltura

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, nuovi iscritti alla previdenza e con meno di 40 anni, sono esonerati dal versamento per 36 mesi del 100% dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

L’esonero spetta anche ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani ed in zone agricole svantaggiate.

Congedo per il padre

Per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore, che va goduto entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, è fissato in due giorni.

Nel 2018 i giorni di congedo di congedo obbligatorio diventeranno 4 a cui si aggiungerà 1 giorno facoltativo da fruire previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

 

Quadro delle norme

Legge n. 232/2016

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