Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve fondarsi su ragioni effettive e serie, coerenti con il provvedimento preso.

Tali ragioni devono essere comprovate o comprovabili dovendo i giudici accertarne l’effettività.

Questo è quanto ha evidenziato la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nella nota giurisprudenziale del 19 dicembre 2016 in cui è stata brevemente analizzata la sentenza della Corte di Cassazione n. 24803 del 5 dicembre 2016 relativa al controllo del giudice in ordine all’effettiva sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro in un caso di licenziamento per GMO.

I fatti riguardavano il licenziamento di un dipendente a causa della situazione sfavorevole del servizio sanitario che aveva portato alla chiusura del reparto di fisiokinesiterapia nonché della notevole riduzione dei ricavi aziendali e la conseguente necessità di espletare un nuovo assetto organizzativo per una più economica gestione dell’impresa.

Tuttavia, sottolinea la nota giurisprudenziale della Fondazione, è emerso che la chiusura del reparto cui era addetto il lavoratore licenziato era solo temporanea, mentre mancavano le prove della situazione di crisi economica dedotta come ragione del recesso.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 ottobre 2016 - Licenziamento per giustificato motivo – Schiavone

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