Liquidazioni periodiche Iva tra adempimenti e richiesta proroga

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Liquidazioni periodiche Iva tra adempimenti e richiesta proroga

A meno di una settimana dalla scadenza del termine per l'invio delle comunicazioni periodiche Iva, l'adempimento è ancora al centro di numerosi dibattiti e oggetto di continui chiarimenti ufficiali.

La novità riguardante proprio questa nuova comunicazione, così come pure la sua gestione, ha spinto, da una parte, l'Agenzia delle Entrate a precisare alcuni punti dubbi in assenza di indicazioni specifiche nelle istruzioni al modello e, dall'altra, la categoria dei professionisti a richiedere una proroga del termine.

Esoneri: liquidazione Iva a “zero” e altri casi

La direzione Normativa dell’Agenzia delle Entrate sta per sciogliere ufficialmente un dubbio sollevato da vari professionisti e imprese circa il nuovo obbligo di comunicazione delle cosiddette liquidazioni Iva a zero, ossia liquidazioni da effettuarsi in assenza di operazioni attive e passive realizzate nel trimestre di riferimento e, quindi, senza crediti da riportare, ciò in quanto sul caso specifico non ci sono istruzioni alla compilazione del modello.

Anche se non vi è stata, finora, alcuna ufficializzazione in un documento di prassi, la soluzione interpretativa più probabile che l'Agenzia sembra stia maturando è quella che vorrebbe nessun obbligo di invio della comunicazione delle liquidazioni Iva a zero, ad eccezione dei casi in cui sia necessario riportare un credito precedente, riferito all'anno oppure proprio al periodo precedente.

Analogamente, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche a meno che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni che hanno determinato l'esonero. Così, per esempio, sono esonerati i soggetti passivi che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato solo operazioni esenti, compresi coloro che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti Iva. Ma, qualora venissero compiute operazioni soggette a Iva o acquisti in regime di reverse charge, il contribuente sarebbe tenuto alla presentazione della comunicazione.

Fanno parte della categoria degli esonerati anche i contribuenti che applicano il regime forfettario (commi 54-89, L n. 190/2014) e coloro che adottano il regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), in quanto esonerati da tutti gli adempimenti Iva.

Tali soggetti non perdono mai l’esonero anche nel caso in cui risultino debitori d’imposta.

Invece, i contribuenti che esercitano più attività e che, per obbligo di legge o facoltà, hanno separato le attività, devono presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Inoltre, se tra le attività esercitate vi è anche una per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale e, di conseguenza, dalla comunicazione della liquidazione, i dati di quest’ultima non devono essere comunicati (agricoltori in regime di esonero).

Modalità e termini di invio

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2017, il Dl 193/2016 ha previsto il nuovo adempimento comunicativo per i soggetti passivi Iva, che devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle liquidazioni periodiche effettuate con cadenza trimestrale.

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Dunque, la scadenza che deve essere rispettata dai contribuenti che liquidano l’Iva, con cadenza sia mensile sia trimestrale, è fissata al 31 maggio 2017.

Chiesta la proroga

I commercialisti, viste le difficoltà connesse alla gestione del nuovo adempimento, hanno chiesto un differimento del termine della prima comunicazione dal 31 maggio al 12 giugno 2017. Di tale proroga, però, non vi è stata ancora l’effettiva ufficializzazione, dopo il Dpcm annunciato nei giorni scorsi.

Sull'argomento, con un comunicato del 25 maggio, è tornata UNAGRACO (Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili), che fa notare proprio come il nuovo adempimento e una proroga ancora da firmare si aggiungono al già pesante bagaglio di incombenze che grava sulla categoria professionale, ribadendo quali siano anche i nuovi costi che i professionisti devono sostenere per adeguare i nuovi software alle nuove modalità di invio delle comunicazioni.

Per tali ragioni, l'Unione dei professionisti chiede all'Agenzia di accelerare le risposte, visto che la categoria continua a lavorare per l'Amministrazione fiscale anche senza raggiungere la tanto agognata semplificazione fiscale.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 19 maggio 2017 - Liquidazioni IVA primo trimestre, atteso il DPCM di proroga Forse al 12 giugno – A. Lupoi
  • eDotto.com – Approfondimento 4 maggio 2017 - Invio trimestrale liquidazioni Iva – Moschella

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