Maternità per Gestione Separata

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Maternità per Gestione Separata

Le norme relative al congedo di maternità e paternità ed al congedo parentale relative agli iscritti alla Gestione Separata presentano alcune particolarità.

Congedo di maternità

Ai sensi del D.M. 12 luglio 2007, alle collaboratrici coordinate e continuative ed alle categorie assimilate iscritte alla Gestione Separata è esteso il congedo di maternità disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001.

Quindi per le co.co.co, le categorie assimilate iscritte alla Gestione Separata nonché le associate in partecipazione iscritte alla medesima gestione, vi è il divieto assoluto di prestare attività lavorativa:

  1. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
  2. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  3. durante i tre mesi dopo il parto;
  4. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche se in tal modo venga superato il limite dei cinque mesi.

Congedo anticipato e proroga

Le lavoratrici in questione hanno, inoltre, diritto all’astensione anticipata c.d. per gravidanza a rischio o per lavoro pericoloso, faticoso ed insalubre ed alla proroga del congedo di maternità, sempre per lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (per c.d. lavoro a rischio).

Le esercenti attività libero professionale hanno, invece, diritto all’interdizione anticipata solo in caso di gravi complicanze delle gestazione e preesistenti forme morbose che possano essere aggravate dalla gravidanza, di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) del T.U. sulla maternità e quindi non hanno diritto neanche alla proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio.

La flessibilità

Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno anche diritto alla flessibilità del congedo di maternità che permette di posticipare l’inizio dell’astensione dal lavoro al mese precedente la data presunta del parto e, quindi, di prolungare il congedo di maternità post partum a quattro mesi.

Nel caso di specie, analogamente alla generalità delle lavoratrici dipendenti, sarà necessario un certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Il congedo di paternità

Anche i lavoratori padri, iscritti alla Gestione Separata, hanno diritto ad astenersi dall’attività lavorativa in caso di:

  • morte della madre;
  • grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

Adozioni ed affidamenti

Il nuovo art. 64 bis del D.Lgs. n. 151/2001 – come modificato dal Jobs Act - stabilisce che, in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, sia parasubordinati che liberi professionisti – purché non iscritti ad altre forme obbligatorie - spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il D.I. 24 febbraio 2016 ha previsto che, in caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi.

Spetta all'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certificare la data di ingresso del minore e l'avvio presso il Tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.

In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

Il padre ha diritto all’indennità in caso di adozione ed affidamento anche in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta.

Congedo parentale

Per i co.co.co. e le categorie assimilate iscritte alla Gestione Separata spetta un’indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione ed affidamento.

Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all’età del neonato.

I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Automaticità delle prestazioni

La circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2016 ha fornito chiarimenti inerenti il nuovo art. 64 ter del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità il quale prevede che i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione Separata abbiano diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente/associante.

In merito l’Istituto ha precisato che la contribuzione “dovuta” sussiste solo se il committente/associante ha pagato il compenso alla lavoratrice o al lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione.

Il congedo parentale, invece, continua ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità, quindi, nel caso di specie, il riconoscimento dell’indennità di maternità/paternità in base alla contribuzione dovuta non è sufficiente per il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale.

Da notare che l’automaticità delle prestazioni è solo in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” che non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva che è in capo al committente/associante.

La norma non trova, invece, applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.

 

Quadro delle norme

D.Lgs. n. 151/2001

D.M. 12 luglio 2007

D.I. 24 febbraio 2016

INPS, circolare n. 42/2016

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