Milleproroghe con fiducia

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Milleproroghe con fiducia

Il Dcreto legge n. 244/2016, che dispone una serie di rinvii normativi, cosiddetto Milleproroghe, ha ricevuto il via libera del Senato nella giornata del 16 febbraio 2017: il Governo ha incassato la fiducia di Palazzo Madama sul maxiemendamento con 153 voti favorevoli e 99 contrari. Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 28 febbraio, passa all'esame finale della Camera.

Il provvedimento ha riscosso la fiducia del Senato proprio in una giornata molto calda a livello nazionale per la protesta dei tassisti, che si sono mobilitati in tutte le principali città per richiedere il ritiro dell’emendamento, approvato in commissione Affari costituzionali e poi entrato nel maxiemendamento, che posticipa al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Solo di qualche giorno prima, invece, la protesta degli ambulanti, che hanno ottenuto il rinvio al 2019 della direttiva Bolkenstein e delle gare per il rinnovo delle concessioni.

Novità rilevanti

Diversi i settori interessati dai 16 articoli del provvedimento.

Per quanto riguarda il capitolo fisco, vi sono state una serie di semplificazioni che hanno portato i commercialisti a revocare lo sciopero indetto per fine mese.

Le principali modifiche introdotte dall'emendamento al Ddl 2630 di conversione del Milleproroghe riguardano:

  • lo spesometro diventa semestrale dato che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute non è effettuata più ogni tre mesi, ma ogni sei;

  • l'obbligo della comunicazione al Fisco dei beni dati in godimento ai soci è stato abolito a decorrere dal 2017. Erano obbligati: gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali, le coop e le stabili organizzazioni;

  • scompare anche dalla dichiarazione dei redditi 2018 l'obbligo di comunicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della denunica dell'immobile ai fini ICI per ottenere l'abbattimento del 30% dell'imponibile dagli affitti a canone concordato;

  • la comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro della Ue si devono effettuare con il modello Intrastat;

  • l'avvio della sperimentazione della lotteria nazionale legata agli scontrini degli acquisti con moneta elettronica (pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat) è stata prorogata dal 1° marzo al 1° novembre 2017;

  • l'invio delle spese veterinarie 2016 da utilizzare per il modello di dichiarazione precompilata slitta al 28 febbraio;

  • mini proroga Ires-Irap, è slittato di 15 giorni il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Ires e Irap, che quindi quest'anno dovranno essere inviate entro il 16 ottobre;

  • per i bilanci, la proroga comporta anche il riallineamento delle poste fiscali con quelle civilistiche riviste in base alle disposizioni dei nuovi principi contabili. Il nuovo articolo 83 del Tuir, così come modificato dal maxiemendamento, prevede l'applicazione del principio generale di derivazione rafforzata, che consiste nell'assumere, anche ai fini fiscali, le rappresentazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo la nuova disciplina prevista dai principi contabili nazionali. Pertanto, al posto dell’evidenza giuridico formale delle fattispecie patrimoniali e reddituali rileva, ai fini fiscali, la rappresentazione delle operazioni effettuata secondo la sostanza economico/finanziaria delle stesse. Un esempio del principio della prevalenza della sostanza sulla forma trova conferma in tema di ricavi.

Sul versante giustizia, si segnala:

  • il patrocinio grandi giurisdizioni, gli avvocati si possono iscrivere nell'albo speciale se entro 5 anni dall’entrata in vigore della riforma, invece degli attuali 4 anni, maturino i requisiti previsti prima della riforma forense;
  • l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per i primi 5 anni (dagli attuali 4 anni) dall’entrata in vigore della riforma, è svolto, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti alla riforma del 2012;
  • nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, il Cipe può destinare risorse (limite complessivo 30 milioni) ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 16 febbraio 2017 - Sciopero commercialisti revocato – G. Lupoi
  • eDotto.com – Edicola 16 febbraio 2017 - Comunicazione beni ai soci Eliminata – Moscionii

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