Notai di Firenze su delibere gestionali, nomina AD e concordato

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Notai di Firenze su delibere gestionali, nomina AD e concordato

Si segnalano tre massime diffuse dall’Osservatorio societario del Consiglio Notarile dei Distretti notarile riuniti di Firenze, Prato e Pistoia.

Srl Delibere in materia gestionale

La prima, n. 60/2016, in tema di delibere dell’assemblea di Srl in materia gestionale, afferma la non necessità di una ulteriore deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Quando, ossia, la decisione su di un atto gestionale sia rimessa ai soci ex articolo 2479 del Codice civile, questi hanno la competenza esclusiva a decidere sulla materia. L’organo amministrativo non è, infatti, più competente sull’argomento.

In detta ipotesi, la decisione può essere direttamente eseguita da chi ha la rappresentanza della società e può essere delegato alla sua esecuzione uno specifico consigliere/amministratore, a patto che lo stesso sia dotato di potere di rappresentanza.

Concordato con intervento amministratore giudiziario Ruolo del notaio

La seconda massima, n. 61/2016, si occupa, invece, di concordato preventivo e assemblea di aumento di capitale ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della Legge fallimentare.

Viene, in particolare, sottolineato che, nel caso in cui la società non esegue o ritarda l’esecuzione di un piano con aumento di capitale e connesse delibere strumentali all'assemblea, sia l’amministratore giudiziario ad intervenire.

L’intervento di quest’ultimo – si legge nella massima - può essere volto a sostituite:

  • il solo organo amministrativo, nei casi di assenza di una previa convocazione dei soci;
  • anche gli aventi diritto al voto, nelle ipotesi in cui, invece, vi sia stata una previa convocazione dell’assemblea per l’adozione della deliberazione prevista dalla proposta di concordato omologato e l’assemblea non abbia deliberato in senso conforme a quanto previsto dalla suddetta proposta.

In questo caso, il professionista notaio non potrà procedere con l’iscrizione nel Registro imprese delle deliberazioni non conformi a quanto statuito nella proposta di concordato omologata.

Amministratori delegati nominati in sede costitutiva

Un terzo orientamento, n. 62/2016, si occupa, infine, della legittimità della nomina di amministratori delegati in sede di costituzione di società di capitali.

I notai del distretto, in particolare, ammettono la possibilità di detta nomina a patto che sussistano particolari condizioni.

E’ necessario, ossia, che:

  • i nominati componenti del consiglio di amministrazione partecipino all’atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all’unanimità; in alternativa, anche se non comparenti all’atto costitutivo, gli stessi devono aver preventivamente accettato la carica in forma scritta nonchè sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro;
  • in caso di nomina dell’organo di controllo, tutti i membri siano comparenti all’atto costitutivo e abbiano accettato la carica oppure, in alternativa, anche se non comparenti, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d’atto, sempre in forma scritta, della scelta in ordine alla nomina di uno o più soggetti quali amministratori delegati.

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