Nuove misure per il recupero dell'evasione

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Nuove misure per il recupero dell'evasione

Definizione agevolata e nuovi adempimenti per i contribuenti

Il decreto fiscale 193/2016, emanato dal Governo e collegato alla legge di bilancio 2017, contiene diverse novità destinate ad impattare sul sistema fiscale nazionale, si va dalla soppressione di Equitalia e dalla rottamazione delle cartelle esattoriali a misure atte a potenziare la riscossione e il recupero dell’evasione.

A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia, attuale agente della riscossione, verrà soppressa, con lo scioglimento di tutte le società facenti parte del gruppo. L’attività di riscossione nazionale sarà affidata all’Agenzia delle Entrate e sarà svolta da un ente strumentale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del ministro dell’Economia e delle finanze, e l’Agenzia delle Entrate dovrà monitorare l’attività del nuovo ente. Lo Statuto del nuovo soggetto, che disciplinerà le funzioni e le competenze degli organi, sarà approvato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Mef.

A partire dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere, gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’esercizio dei propri compiti istituzionali. L’articolo 4 del decreto 193/2016 contiene inoltre diverse disposizioni finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di Iva.

Il testo del decreto pubblicato sulla G.U. del 24 ottobre scorso è attualmente al vaglio delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera per l'esame degli emendamenti prima della sua conversione in legge. Tra le proposte di modifica che spiccano, relativamente alle norme fiscali con particolare riferimento all'adesione agevolata, vi sono quelle che riguardano l'eliminazione o almeno la riduzione dell'aggio, inoltre la strada potrebbe esser quella di evitare che con il termine di presentazione delle istanze tutto ritorni come era prima cercando di rivedere oltre alla misura dell'aggio anche le rateizzazioni e le sanzioni.

Integrativa a favore

Dal 24 ottobre 2016 data di entrata in vigore del decreto fiscale le dichiarazioni dei redditi (Unico o 730), i modelli Irap e il 770, possono essere integrati per correggere errori od omissioni entro la fine del “quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” (cioè entro il termine stabilito per l'accertamento), non solo se a sfavore del contribuente come accadeva prima, ma anche se a favore, cioè se si correggono errori che nel modello originario hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito o, di un maggiore debito d'imposta o di un minore credito.

L’integrativa a favore senza applicazione delle sanzioni è possibile sia per correggere errori, omissioni o violazioni meramente formali, cioè che non pregiudicano i controlli e non incidono sul calcolo della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo, sia per correggere errori, omissioni o violazioni sostanziali.

È a favore anche il modello presentato entro il 28 gennaio del secondo anno successivo all’anno di riferimento, per revocare l’originaria richiesta di rimborso di un’imposta a credito, scegliendo la compensazione, semprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

L’eventuale nuovo credito generato dall’integrativa a favore di Unico, Irap o 770, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24 per pagare altri debiti tributari o contributivi, ma se l’integrativa verrà inviata dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (ad esempio, se a dicembre 2016 si presenta l’integrativa a favore del modello Irap 2015, relativo al 2014), il nuovo credito potrà essere utilizzato nel modello F24 solo per compensare debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Trasmissione telematica delle fatture

Il prossimo maggio 2017 vi sarà la prima scadenza che riguarda la trasmissione telematica delle fatture di vendita e di acquisto nonché delle liquidazioni Iva.

L’articolo 4 del D.L. 193/2016 introduce un nuovo adempimento, invasivo per le aziende e professionisti, pur comportando la cancellazione di altri adempimenti (spesometro, intra acquisti, black list).

L’obbligo riguarda sia le fatture emesse che quelle di acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre.

I dati che dovranno essere trasmessi in forma analitica e secondo modalità previste da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono:

  • quelli identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

  • la data e il numero della fattura;

  • la base imponibile;

  • l’aliquota applicata;

  • l’imposta;

  • la tipologia dell’operazione.

E' prevista anche la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva, sempre con cadenza trimestrale. L’Agenzia metterà a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione.

La trasmissione delle fatture e delle liquidazioni (mensili e trimestrali) deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre, compresi i dati dell’ultimo trimestre da trasmettere entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

Sono esonerati dalla comunicazione della liquidazione Iva, ma non quella delle fatture emesse e di acquisto registrate, i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva come coloro che svolgono esclusivamente operazioni esenti ovvero le associazioni che applicano la legge 398/1991.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura con un massimo di 25mila euro e non si applica la disposizione del cumulo giuridico.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, la sanzione è fissata da 5mila a 50mila euro.

Sul fronte dello spesometro trimestrale la strada che porta alla conversione del decreto 193/2016 in legge dovrebbe portare ad una riduzione delle sopra citate sanzioni per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura. Se passerà l'emendamento potrebbero ridursi e andare da un minimo di 2 euro a un massimo di 1.000 euro, per le comunicazioni inesatte inviate invece è previsto un minimo di 500 fino a un massimo di 2.000.

Modesti i crediti di imposta concessi a ristoro dei maggiori oneri che i contribuenti incontrano per l’adeguamento tecnologico al fine di osservare i nuovi adempimenti.

Per i contribuenti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 50mila euro spetta un credito di imposta di 100 euro una tantum da utilizzare nel 2018, ai commercianti al minuto che optano dal 1° gennaio 2017 per la trasmissione telematica dei corrispettivi (Dlgs 127/2015) spetta un credito di imposta di 50 euro.

Slitta al 1° aprile 2017 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che effettuano la cessione di beni e le prestazioni di servizio mediante distributori automatici.

Per la grande distribuzione resta valida la precedente opzione fino al 31 dicembre 2017, ma questi ultimi non accedono al regime premiale previsto.

Saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, prevista dal 1° gennaio 2017, questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell’interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

Stop agli obblighi black list

Conseguentemente alle nuove disposizioni relative alla comunicazione delle fatture e delle liquidazioni Iva, sono stati soppressi alcuni adempimenti. In particolare dal 2017 viene eliminato l’obbligo di invio dello spesometro in quanto l’articolo 21 del D.L. 78/2010 che lo prevedeva, viene sostituito con il nuovo adempimento della comunicazione periodica delle fatture emesse e ricevute. Il prossimo mese di aprile 2017 per l’ultima volta sarà trasmesso lo spesometro relativo al 2016.

Sono soppresse la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono le attività di locazione o noleggio di cui all’articolo 7, comma 12, DPR 605/1973.

Viene meno l’obbligo di invio del modello Intra relativo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

In merito alla soppressione dell’obbligo di invio del modello Intra, vi sono soggetti che pur non essendo obbligati ad effettuare le registrazioni ai fini dell’Iva e alla conseguente liquidazione periodica, sono invece tenuti ad osservare adempimenti intracomunitari, si citano al riguardo gli enti non commerciali, i contribuenti forfetari e gli agricoltori in regime di esonero i quali diventano soggetti passivi quando acquistano beni intracomunitari per un ammontare superiore a 10mila euro.

Si tratta quindi di soggetti che non dovranno comunicare le operazioni registrate e le liquidazioni periodiche non essendo tenuti a tali adempimenti, ma che invece, devono presentare il modello Intra acquisti.

E’ prevista l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione alle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list. Tale soppressione non è immediata, in quanto il comma 5 del decreto prevede l’applicazione delle predette disposizioni alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Si segnala, infine, la variazione del termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2017 e seguenti, la dichiarazione annuale potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile mentre resta confermato il termine del 28 febbraio 2017 per il periodo di imposta 2016.

Rottamazione delle cartelle

Il D.L. 193/2016 dispone la rottamazione delle cartelle esattoriali, con una dilazione di pagamento che tuttavia risulta essere breve per cifre che potrebbero essere anche consistenti.

Possono avvalersi della rottamazione anche i contribuenti che hanno già pagato, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, parte delle somme dovute relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Questa norma escluderebbe i contribuenti che omettono di pagare qualche rata, ammettendo al beneficio, invece, i contribuenti che magari non hanno pagato nulla. Sotto il profilo delle entrate ammesse alla definizione, rientrano tutte quelle riscosse tramite ruolo, di natura sia patrimoniale che tributaria, compresa l’Iva.

Non vi sono distinzioni neppure in ordine all’ente impositore, perché vi rientrano anche i tributi comunali e regionali. Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  • le risorse comunitarie come i dazi e le accise;

  • l’Iva riscossa all’importazione;

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

  • le sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, per le quali la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi.

Per fruire della rottamazione il contribuente dovrà eseguire il pagamento integrale, anche dilazionato:

  • delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

  • degli aggi maturati a favore dell’agente della riscossione;

  • del rimborso delle spese per le procedure esecutive e del rimborso delle spese di notifica.

L’adesione agevolata dei ruoli non è automatica, ma occorre che il contribuente si attivi autonomamente e che rispetti le scadenze fissate dal decreto legge.

I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dei ruoli dovranno presentare un’istanza all’agente della riscossione, entro il 23 gennaio 2017, indicando la modalità di pagamento prescelta (unica soluzione o a rate) e con l’impegno a rinunciare al ricorso, in caso di somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.

Per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Equitalia riscossione spa, mentre per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti in Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Riscossione Sicilia spa.

Equitalia ha pubblicato il 7 novembre scorso il modello DA1 da utilizzare per la definizione agevolata delle cartelle e l'elenco delle caselle pec dove può essere inviata la comunicazione.

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

  • presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione;

  • alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1 compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

In caso di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata dei ruoli, entro il 24 aprile 2017, gli agenti della riscossione (Equitalia riscossione spa o Riscossione Sicilia spa), comunicheranno al contribuente che ha chiesto di avvalersi della rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e, in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionata, l’importo di ciascuna delle quattro rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo.

In caso di pagamento rateale, le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessivamente dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari a un sesto ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018.

La definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia e, ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili, non rileva in alcun modo la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, né si applicano le disposizioni che prevedono il pagamento mensile delle rate e quelle che stabiliscono la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento (per i piani concessi dal 22 ottobre 2015) di cinque rate non consecutive.

Per pagare e chiudere i conti con l’agente della riscossione, una volta che ha ricevuto la risposta in merito all’importo dovuto, il debitore ha tre possibilità di pagamento, alternative tra loro:

  • mediante domiciliazione bancaria (con esplicita richiesta in sede di istanza di definizione, indicando le coordinate bancarie del conto corrente su cui sarà effettuato l’addebito);

  • mediante i bollettini precompilati allegati alla risposta inviata dallo stesso agente;

  • recandosi direttamente allo sportello dell’agente della riscossione e versando contestualmente le somme dovute.

A seguito della presentazione della istanza di definizione, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (fermo amministrativo e/o l’iscrizione di ipoteca) ed esecutive (pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l’espropriazione immobiliare), ferme restando quelle eventualmente già avviate.

Al tempo stesso saranno sospesi tutti i termini perentori di prescrizione e decadenza che lo stesso agente della riscossione è tenuto rispettare, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 602/73) ai fini della notifica dei propri atti e dell’espletamento delle azioni cautelari ed esecutive. Inoltre, il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata, o anche di una sola di esse, determinerà la decadenza dalla definizione e tutto tornerà come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.

La definizione agevolata, con la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, prescinde dal fatto che il contribuente abbia presentato ricorso ed il giudizio è ancora pendente, o se il contribuente non ha presentato ricorso contro le richieste di pagamento dell'agente della riscossione.

La rottamazione prescinde anche dalle sentenze emesse nel corso del giudizio, sia per i debiti tributari, sia per i debiti di altra natura. I contribuenti dovranno però valutare la sostenibilità delle loro ragioni in sede di contenzioso.

I benefici maggiori della rottamazione cartelle riguardano la cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

Per determinare l’ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

Sanabili tutte le violazioni amministrative

L'ambito di applicazione risulta abbastanza ampio: sono inclusi i verbali di qualsiasi corpo di polizia, nazionale o locale, probabilmente anche relativi a infrazioni ad alcune leggi specifiche, come quelle sull’autotrasporto, diverse dal Codice della Strada.

Restano fuori soltanto le violazioni di carattere penale (come la guida in stato di ebbrezza media e grave o sotto l’effetto di droghe). Per le multe stradali (che per gran parte sono tecnicamente sanzioni amministrative e non penali), la convenienza è limitata perché nello specifico, il beneficio consiste nel solo fatto di non dover pagare gli interessi sulla somma dovuta.

Contrariamente agli altri debiti compresi nella sanatoria non c’è alcuno sconto sull’entità della sanzione, d’altra parte le multe stradali sono un caso particolare.

La rottamazione delle cartelle, comunque prevede l’abbuono di tutti gli interessi, quindi non solo di quelli di mora (dovuti su base semestrale per il periodo che l’interessato lascia trascorrere dopo la scadenza dei 60 giorni che ha a partire dalla notifica della cartella per pagare la somma richiesta), ma anche della maggiorazione imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (un decimo per ogni semestre compiuto, a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore).

La sanatoria precedente a quella attuale, prevista dalla legge 147 del 27 dicembre 2013 non riguardava la maggiorazione ex articolo 27. Quanto all’ambito di applicazione, l’articolo 6, comma 10, lettera d), del D.L. 193/2016 esclude le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Ciò vuol dire che non sono sanabili in modo agevolato le pendenze per le poche infrazioni di natura penale previste dal Codice della Strada.

Quadro Normativo

Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010

Decreto Legge n.193 del 22 ottobre 2016

Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015

Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997

D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998

 

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