Preliminare risolto da curatore

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Preliminare risolto da curatore

Il curatore del fallimento può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, esercitando la relativa azione fino all’avvenuto trasferimento del bene.

Questo, quindi, fino all’esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva resa in difetto di adempimento del preliminare e, dunque, anche nel giudizio di appello.

In detto ultimo contesto, infatti, il limite alla proponibilità delle eccezioni in senso proprio non assume rilevanza rispetto al compimento del predetto atto di scioglimento che costituisce “esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale” nonché manifestazione di una scelta discrezionale di spettanza del curatore.

Scelta effettuabile con qualsiasi scritto difensivo

La scelta del curatore, d’altronde, opera direttamente sul contratto e può essere effettuata mediante dichiarazione nella comparsa di costituzione o in altro scritto difensivo, come la comparsa conclusionale o atto del procuratore, anche non sottoscritto dal curatore.

L’importante è che la sussistenza della dichiarazione medesima sia rilevabile d’ufficio ai fini della decisione.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 21251 depositata il 20 ottobre 2016 e con la quale è stata ribaltata la decisione di merito che aveva dichiarato, tra le altre statuizioni, inammissibile la domanda di scioglimento ex articolo 72 della Legge Fallimentare proposta dal curatore con le memorie 183, 5° comma Codice di procedura civile, nell’ambito di un procedimento volto ad ottenere una sentenza ex articolo 2932 del Codice civile.

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