Programma garanzia giovani solo per le aziende in regola

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Programma garanzia giovani solo per le aziende in regola

Garanzia giovani

Garanzia Giovani è un progetto europeo con cui Stato e Regioni si impegnano a offrire, ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano, un percorso personalizzato volto alla formazione ovvero al conseguimento di un’opportunità lavorativa.
Alla base del programma vi è pertanto l’esigenza di incentivare le imprese, mediante agevolazioni di varia natura, a investire sui giovani e conseguentemente attuare politiche di miglioramento delle risorse umane.
In Italia il progetto è partito dall’1 maggio 2014.

Tirocini finanziati

Tra le misure incentivanti sono previsti bonus occupazionali per le nuove assunzioni e per l’attivazione di rapporti di tirocini e contratti di apprendistato o per la trasformazione delle convenzioni di tirocinio in contratto di lavoro.
Specificamente per i tirocini è prevista un’indennità che viene erogata dalla Regione (minimo €. 300,00 sulla base della normativa regionale) direttamente al giovane ovvero all’azienda, quale anticipataria dell’emolumento al tirocinante. In caso poi di trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro, all’azienda viene riconosciuto un ulteriore incentivo da €. 1.500 a €. 6.000 euro, erogato dall’INPS.

Gli avvisi pubblici per l’accesso agli incentivi

L’accesso a tali siffatte misura è condizionato alla partecipazione, da parte dei datori di lavoro, a procedure pubbliche di selezione, disciplinate con bandi regionali.
Nella stesura dei bandi viene generalmente inserita la clausola per cui il soggetto ospitante e il soggetto promotore al momento della presentazione della proposta di tirocinio devono possedere tutti i requisiti previsti dal bando stesso e soprattutto dalla direttiva tirocini.
Invero, la L. n. 92/2012 ha demandato alle Regioni e alle Province Autonome la definizione di linee guida finalizzate a stabilire gli standard minimi uniformi da osservare per l’attivazione dei tirocini, ed evitare, conseguentemente, un uso distorto e illegittimo di tali tipologie negoziali.
Il 24 gennaio 2013, la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome ha adottato le “Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento di natura extracurriculare”, applicabili ai tirocini extra-curriculari.

Il rispetto del contratto di lavoro e degli accordi collettivi

In attuazione delle linee guida ciascuna Regione ha emanato proprie direttive, le quali prevedono a carico dei soggetti promotori e ospitanti una serie di obblighi atti a garantire un uso corretto e professionale dei tirocini. In particolare tra le condizioni di necessarie per attivare i tirocini viene imposta l’osservanza della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
Il riferimento a quest’ultima locuzione viene inteso nel senso di rispetto sia delle norme fondamentali di tutela delle condizioni di lavoro (es. minimi retributivi, trattamenti di anzianità, maggiorazioni), sia degli obblighi di contribuzione previdenziale, considerati entrambi adempimenti funzionali a stabilire la disciplina da applicare ai rapporti di lavoro e a conseguire il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
D’altronde tale condizione costituisce specificazione dei parametri generali richiesti dall’art. 1 comma 1175 della L. n. 296/06 per l’accesso ai benefici normativi e contributivi. Invero se, come ritiene il Ministero del Lavoro (cfr. nota 28 gennaio 2016, prot. n. 1677), il beneficio è una misura derogatoria al regime ordinario atta a consentire il conseguimento di trattamenti agevolati per la riduzione o l’eliminazione degli oneri correlati all’ambito lavoristico, allora va da sé che anche gli incentivi previsti dal programma garanzia giovani rientrino in tale concetto.
Va poi evidenziato che, specie allorquando il datore di lavoro fruisce di sussidi pubblici, l’osservanza predetta deve essere garantita, non solo all’atto della presentazione dell’istanza per la partecipazione agli avviso pubblico, ma, in applicazione del principio di parità di trattamento e di autoresponsabilità, nonché del principio di continuità nel possesso dei requisiti normativamente richiesti per la partecipazione a tali procedure e per l’attivazione di forme occupazionali agevolate e/o incentivate, anche durante tutta la fase esecutiva della convenzione.
Sotto tale aspetto, infatti, resta irrilevante, un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contrattuali e contributivi. Segnatamente, l’eventuale regolarizzazione postuma dell’impresa, invero e a tutto voler concedere, potrà operare unicamente nei confronti dell’Ente previdenziale, ma non già nei rapporti col giovane, col soggetto promotore e in quello con i candidati alla selezione. La tutela di costoro, infatti, postula una costante serietà del soggetto selezionato nella correttezza contrattuale e previdenziale.
In altre parole, la normativa su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella in materia di diritto al lavoro devono essere osservate da parte del soggetto ospitante tanto nella fase di instaurazione del rapporto di tirocinio, quanto in quella di svolgimento del rapporto formativo. Ciò in virtù non di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanente serietà del datore nel rapporto con la P.A. e in quello con il proprio personale, al quale devono essere assicurati sempre e comunque trattamenti conformi e non inferiori ai minimi inderogabili di legge e di contratto.

La perdita dei requisiti per accedere agli incentivi

Sulla base di tali considerazioni, e riallacciandoci al tema inerente ai requisiti previsti dagli avvisi pubblici per la fruizione degli incentivi, si può dedurre che il richiamo operato da questi ultimi all’osservanza della direttiva tirocini costituisce un vero e proprio monito rivolto ai soggetti promotori e ospitanti per accedere e conservare la misura promozionale e la natura del rapporto formativo e di orientamento.
Invero, l’assenza in nuce o il venir meno della regolarità da parte dell’impresa ospitante costituisce motivo per l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla Legislazione regionale, tra le quale si annoverano il ritiro della proposta di tirocinio, la risoluzione del rapporto formativo, la restituzione dei benefici e l’applicazione di sanzioni amministrative.

Conseguenze sul piano ispettivo

Ci si chiede semmai se anche il personale ispettivo possa applicare specifici provvedimenti qualora accerti, in corso di verifica, la perdita da parte del soggetto ospitante dei requisiti normativamente previsti per conseguire i benefici normativi.
Per sgombrare il campo da equivoci si ritiene che il personale ispettivo non abbia il potere di risolvere i rapporti contrattuali, né di intimare l’interruzione o l’allontanamento del tirocinante dall’azienda. Invero, la prima facoltà è appannaggio esclusivo delle parti della convenzione, tra le quali non è compreso l’Ispettorato del Lavoro. Quanto all’interruzione del tirocinio, che si concretizzi nell’allontanamento del tirocinante dall’impresa, si tratta, quest’ultima, di una circostanza che integra un vero e proprio obbligo di facere infungibile e incoercibile, che fuoriesce dalle attribuzioni, non solo del personale ispettivo, ma persino dall’Autorità giurisdizionale.
Vero è semmai che il personale ispettivo, in aderenza alle funzioni a costui assegnate dall’art. 7 del D.lgs. n. 124/04, può verificare il rispetto o meno, ad opera delle parti, delle norme inderogabili di legge e di contratto ed eventualmente procedere, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 1339 c.c. e 1418 comma 2 c.c., alla riqualificazione o meglio secondo altra prospettiva, alla conversione della convenzione in ordinario contratto di lavoro.
In tale prospettiva, si può sostenere l’operatività di un concorso tra fonti, l’una autonoma (la convenzione di tirocinio) e imputabile alla volontà delle parti, l’altra eteronoma, (rappresentata dalla legislazione statale e regionale in materia di tirocini). Quest’ultima, in particolare, costituirebbe perimetro inderogabile di delimitazione del campo di instaurazione ed esecuzione del rapporto di tirocinio. La fuoriuscita dal perimetro, realizzata mediante la violazione della normativa di settore (perdita dei requisiti per attivare il tirocinio), configurerebbe, conseguentemente, una condotta suscettibile di generare un’alterazione funzionale dell’archetipo contrattuale. Tale condotta, in quanto lesiva degli interessi superindividuali protetti dalla normativa inderogabile di settore sarebbe meritevole di sottostare al regime previsto dall’art. 1418 comma 2 c.c., implicante la conversione del tirocinio in ordinario rapporto di lavoro. La fonte eteronoma, secondo tale concezione, assolverebbe una funzione limitativa della fonte autonoma e sostitutiva di essa, qualora in corso di rapporto, quest’ultima entri in conflitto con norme inderogabili di legge.

Conclusioni

L’adesione a tale prospettiva consente di ritenere plausibili provvedimenti ispettivi di conversione del tirocinio in ordinario rapporto di lavoro qualora, in corso di verifica, venga accertata la perdita in capo al soggetto ospitante dei requisiti per partecipare alla selezione pubblica di attivazione dei tirocini finanziati.
Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale
 

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