Regolamento tirocini nei tribunali. Sì del Consiglio di stato

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Regolamento tirocini nei tribunali. Sì del Consiglio di stato

Il Consiglio di stato, con parere del 29 ottobre 2015, si è espresso favorevolmente sullo schema di decreto ministeriale concernente “Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”.

Osservazioni e condizioni

La valutazione favorevole contiene alcune osservazioni e condizioni espressamente evidenziate.

Copertura assicurativa del praticante

Tra le condizioni, si evidenzia la disposizione concernente la copertura assicurativa dei praticanti avvocati, con riferimento alla quale la Sezione consultiva invita l’Amministrazione, in sede di stesura definitiva, ad una integrazione che preveda, nei confronti del Consiglio nazionale forense o nei confronti dei Consigli degli ordini circondariali, un generalizzato obbligo di copertura assicurativa dei tirocinanti sotto il profilo infortunistico.

Incompatibilità

In ordine alla formulazione della disposizione dell’articolo 8, comma 5 del regolamento, nella parte in cui dispone che “durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, una delle parti di cui al periodo precedente né assumere dalla medesima parte un qualsiasi incarico professionale”, viene precisato come la medesima non individui con sufficiente precisione le situazioni d’incompatibilità che impongono al praticante avvocato di non assumere la rappresentanza o la difesa della parte che eventualmente richiede l’assistenza del succitato professionista.

Secondo il Collegio, dunque, il secondo periodo del comma 5 potrebbe essere modificato, adottando la seguente formulazione: “durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale”.

Sempre con riferimento all’articolo 8, comma 5, secondo capoverso, viene inoltre evidenziato come sotto il profilo sostanziale, la limitazione dell’incompatibilità al solo periodo di praticantato presso gli uffici giudiziari presenterebbe profili problematici sul versante del corretto svolgimento della professione forense, “atteso che il praticante avvocato avrebbe, una volta concluso il tirocinio, la possibilità di assumere incarichi professionali da soggetti di cui ha conosciuto le vicende processuali proprio in ragione dell’attività di tirocinio”.

In considerazione di ciò, l’Amministrazione viene invitata a porre in essere le necessarie iniziative, anche legislative, al fine di prevedere una normativa che estenda la fattispecie in esame anche al periodo successivo a quello di svolgimento del tirocinio.

Esclusione da alcune attività

Il Collegio sottolinea, altresì, la presenza di una disposizione “di cui sarebbe auspicabile un ulteriore approfondimento”, il disposto, ossia, dell’articolo 8, comma 1 dello schema.

Secondo i giudici amministrativi, detta previsione conterrebbe una formulazione da un lato “generica” e dall’altro che demanda alla sola discrezionalità del singolo magistrato la valutazione dei presupposti che legittimano l’esclusione del tirocinante dalla partecipazione ad alcune attività.

Da qui, l’invito, in sede di stesura definitiva del testo, a valutare la possibilità di prevedere, “quantomeno i criteri, da applicare con cautela e prudente apprezzamento dei singoli magistrati, cui gli stessi debbono attenersi nell’affidare ai tirocinanti le attività da svolgere e nell’escludere questi ultimi dalla partecipazione alle udienze ed alle camere di consiglio”.

Si segnala che il predetto schema di regolamento ha già ottenuto i pareri del Consiglio nazionale forense e del Consiglio superiore della magistratura.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Pratica forense con i giudici – De Stefanis

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