Responsabilità avvocato nell'esercizio del mandato

Pubblicato il



Responsabilità avvocato nell'esercizio del mandato

Avvocato responsabile se non tenta via stragiudiziale 

L’avvocato è tenuto a risarcire il cliente nel caso abbia esperito una causa per sinistro stradale dinnanzi al giudice, senza preventivamente richiedere il risarcimento danni in via stragiudiziale, così provocando la condanna del cliente medesimo alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte convenuta.

Lo ha stabilito il Tribunale di Ravenna, accogliendo la domanda di un assistito, volta ad accertare la responsabilità professionale del proprio legale con conseguente sua condanna al risarcimento.

Esponeva al riguardo l’attore, che in una precedente causa per risarcimento danni da sinistro stradale – in cui era stato assistito dall'avvocato per la cui condanna ora agiva - il giudice aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda, per non essere stata preventivamente avanzata richiesta di risarcimento in sede stragiudiziale alla Consap, condannando altresì l’attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società convenuta.

Onere di facile e rapido adempimento 

Secondo il Tribunale, in proposito – rigettando le censure del legale convenuto - sebbene l’obbligazione del professionista sia di mezzi e non di risultato, è pur vero che quanto si contesta nel caso di specie non sia di certo il buono o il cattivo esito di un processo, bensì la mancata osservanza di un “onere di facile e rapido adempimento”, che ha costretto l’odierno attore ad instaurare una causa davanti al giudice di pace, onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso.

Cosa deve dimostrare il cliente 

Per l’operatività della responsabilità professionale da inadempimento del mandato difensivo – proseguono i giudici di merito – non è sufficiente dimostrare il non corretto adempimento dell’attività professionale, ma è altresì richiesta la prova rigorosa: a) del nesso di causalità materiale, ossia la riconducibilità del pregiudizio lamentato dal cliente alla condotta negligente del difensore; b) del danno effettivamente patito; c) della circostanza per cui, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.

E nel caso di specie tale prova è certa. Il risultato raggiunto nell'instaurato giudizio dinnanzi al giudice di pace (improcedibilità domanda, rifusione spese) rende infatti evidente la responsabilità del convenuto.

Il Tribunale civile – con sentenza n. 129 dell’11 febbraio 2016 - condanna dunque l’avvocato al risarcimento del cliente per inadempimento del mandato difensivo ed, in particolare, alla rifusione delle spese cui quest’ultimo è stato condannato oltre alla restituzione dell’onorario percepito.

Restituzione compenso Assicurazione non copre 

I giudici accolgono altresì l’eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa (a sua volta chiamata in causa dal legale) relativa alla mancata operatività della polizza di assicurazione professionale, in riferimento alla parte di restituzione nel compenso ricevuto. 

In proposito giova ribadire – precisano i giudici – che il rischio assicurato deve essere inteso come il danno che il professionista può cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense o ad essa connessi. Pertanto l'obbligazione di restituzione del compenso percepito - conseguente all'accertamento del danno arrecato e della relativa responsabilità - non può ritenersi coperta dall'assicurazione professionale dell'avvocato (Corte di Cassazione, sentenza n. 17346/2015).

Avvocato non comunica strategie difensive Niente compenso 

Ed ancora, non ha diritto ad alcun compenso l’avvocato che, sia prima del conferimento dell’incarico che nel corso del giudizio, non abbia informato il cliente circa le strategie processuali adottate e le correlate criticità.

E’ quanto in sintesi affermato dal Tribunale di Verona, terza sezione civile, respingendo la domanda di un avvocato, volta al riconoscimento del proprio compenso professionale per una serie di attività di assistenza difensiva giudiziale in favore della convenuta.

Nella specie, i giudici hanno rigettato la domanda, in quanto l’attore non ha assolto l’onere di dimostrare di aver adempiuto l’obbligo informativo su di lui gravante, circa le scelte difensive compiute nei diversi giudizi in cui ha prestato la propria attività, nonché circa gli sviluppi e le criticità degli stessi.

Ed infatti, dopo aver rilevato nella propria memoria difensiva di aver sempre reso edotta la convenuta delle innumerevoli problematiche e degli aspetti negativi inerenti le diverse pratiche che gli erano state affidate, non ha avanzato alcuna richiesta istruttoria diretta a comprovare tale allegazione.

Obblighi informativi fase pre – incarico 

Sul punto il Tribunale – nel delineare l’ambito di rilevanza del suddetto obbligo informativo verso il cliente – ha chiarito che l’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase precontrattuale, è funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente. Essa trova fondamento sia negli artt. 1175 e 1176 c.c., che (per i rapporti sorti dopo il 25 gennaio 2012) nell'art. 9 comma 4 D.l. 1/2012, il quale prevede, tra gli obblighi informativi che il professionista deve osservare prima del formale conferimento dell’incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di complessità dello stesso e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino all'esaurimento della propria attività.

Obblighi informativi in corso di rapporto 

Una volta concluso il contratto di prestazione d’opera professionale, l’obbligo informativo permane per tutto il corso del rapporto. E quindi, a maggior ragione nel caso di specie, in cui il mandato riguarda più giudizi per tutto il loro corso, in quanto costituisce oggetto primario della prestazione professionale.

Dette conclusioni costituiscono l’approdo di un percorso giurisprudenziale iniziato con la fondamentale pronuncia n. 16023 del 14 novembre 2002, ove la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha chiarito che la valutazione sull'eventuale inadempienza dell’avvocato all'obbligazione assunta accettando l’incarico professionale, non può basarsi, di regola, sul solo mancato raggiungimento del risultato utile, ma altresì sulla violazione – soprattutto – del dovere di diligenza, declinato secondo ampio spettro.

Contenuti dovere di diligenza 

In particolare, nell'ambito del dovere di diligenza rientrano a loro volta i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione, ai quali il professionista deve adempiere tanto all’atto dell’assunzione dell’incarico quanto nel corso dello svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine o insorte successivamente, riscontrate ed ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive del rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicargli o a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse e sconsigliandolo, infine, dall’intraprendere o proseguire la lite ove appaglia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole o dannoso.

Dimostrazione attività consultiva Grava su avvocato 

Qualora poi il cliente – conclude il Tribunale con sentenza n. 172 del 26 gennaio 2016 – non raggiunga il risultato cui mirava attraverso l’opera del professionista e, come nel caso de quo,  attribuisca al medesimo la responsabilità dell’insuccesso o quando vi sia contestazione sui limiti dell’incarico conferito, grava sul professionista medesimo l’onere di dimostrare i termini dell’accordo raggiunto con il cliente ed il prodotto dell’attività consultiva svolta in favore dello stesso (secondo i principi generali in tema di riparto dell’onere probatorio nei casi in cui sia prospettato l’inadempimento di obbligazioni contrattuali).

Omessa impugnazione Avvocato responsabile con minima probabilità di successo 

Con ulteriore recente pronuncia di merito, si è evidenziato l’importante principio secondo cui, il cliente che intenda far causa all'avvocato perché non ha impugnato la sentenza sfavorevole, deve dimostrare, per ottenere il risarcimento, che in caso di avvenuta impugnazione, avrebbe avuto una probabilità si successo anche minima (fissata al 10%).

Lo ha stabilito il Tribunale di Fermo, sezione civile, rigettando la domanda di una ditta individuale, volta alla condanna del proprio avvocato al risarcimento dei danni per mancata proposizione, da parte di quest’ultimo, dell’appello avverso la sentenza che rigettava l’opposizione all'esecuzione (intrapresa dalla stessa ditta).

Con l’occasione, i giudici hanno chiarito che, sebbene in larga parte tramontata la distinzione originaria tra obbligazioni di mezzo e di risultato, è ormai opinione consolidata quella secondo cui il criterio decisivo per poter ritenere sussistente la responsabilità dell’avvocato per omessa o tardiva impugnazione, è quello di stabilire se l’esito del giudizio (non svolto) avrebbe potuto mutare in senso favorevole al cliente.

Probabile accoglimento gravame Onere al cliente 

Conseguentemente è onere del cliente insoddisfatto dedurre e provare, anche tramite prova critica o indiziaria, la ragionevole probabilità che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto (Corte di Cassazione, sentenza n. 20828 del 29 settembre 2009).

Detti principi presentano una propria specifica rilevanza anche qualora il nocumento di cui ci si duole, consista nel danno da perdita di chance in senso ontologico, ove tuttavia la lesione della possibilità di conseguimento di un certo risultato sia giuridicamente apprezzabile, ovvero, ove detta possibilità lambisca quantomeno la soglia probabilistica del 10%.   

Ma nel caso di specie – conclude il Tribunale con sentenza n. 784 del 30 settembre 2015 – parte ricorrente non ha offerto alcun elemento, neppure di carattere presuntivo, idoneo a dimostrare la circostanza secondo cui la tempestiva proposizione dell’impugnazione, secondo il parametro del più probabile che non, avrebbe determinato un esito favorevole o, quantomeno, più favorevole alla stessa.

Responsabile avvocato che cambia strategia senza avvisare 

In altra importante pronuncia, il Tribunale di Verona ha ritenuto configurabile la responsabilità professionale dell’avvocato che, subentrato ad un collega, ha modificato la strategia processuale, senza avvisare il cliente dei rischi che detto cambiamento avrebbe comportato.

Al di là del fatto che la scelta del legale subentrante fosse giusta o sbagliata, quest’ultimo ha comunque violato gli obblighi informativi verso il cliente, resi ancora più stringenti dall'art. 13 della nuova Legge professionale, applicabile ai rapporti sorti dopo il 2 febbraio 2013.

L’avvocato in questione – con sentenza n. 1582/2014 – è stato dunque condannato a rifondere le spese di giudizio a favore del cliente, coperte dall'assicurazione professionale in base alle condizioni generali di polizza (scoperto del 10%).

Indipendentemente dalla correttezza o convenienza della strategia adottata – specificano i giudici nel caso esaminato – costituisce condotta esigibile dall'avvocato, poiché rientra nella diligenza media del professionista, prendere in considerazione tutte le conseguenze possibili della emendatio libelli e, soprattutto, metterne al corrente l’assistito.  E se quest’ultimo non ha alcuna cognizione giuridica, spetta all'avvocato spiegare il significato della precisazione o modifica della domanda in termini comprensibili all'assistito.  

E’ dunque il professionista a dover dimostrare di aver posto in essere una corretta consulenza affrontando tutti gli aspetti necessari; prova che nella specie non è stata raggiunta.

Cliente che suggerisce va informato 

Ed ancora, l’avvocato può ritenersi tenuto a seguire le indicazioni fornite dall'assistito sulle argomentazioni da spendere o da tacere in giudizio, a condizione che lo abbia informato in modo adeguato di tutte le alternative possibili e delle conseguenze della scelta indicata dal cliente medesimo.

Diversamente, il legale è tenuto a rifondere le spese – nel caso di specie – del giudizio di Cassazione che l’assistito abbia dovuto affrontare per negligenza del difensore nei gradi di merito.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 1347/2013 del Tribunale di Verona, terza sezione civile.

Piuttosto elevata, dunque, la cifra che il penalista in questione è stato condannato a pagare per non aver difeso in modo adeguato i due imputati, non eccependo prima l’inutilizzabilità di una intercettazione ambientale e poi la prescrizione del reato.

Ed a nulla è valsa l’argomentazione del professionista, secondo cui la scelta difensiva rivelatasi fallimentare, gli sarebbe stata suggerita dal cliente poliziotto, dunque, esperto in tecniche di investigazione difensiva. Anche se si volesse escludere una completa autonomia del difensore dal proprio assistito, il primo ha infatti l’onere di dimostrare in quali termini abbia svolto l’attività consultiva e sulla base di quali informazioni sia maturata la scelta del cliente.

Responsabile avvocato che rassicura sbagliando 

L’avvocato è inoltre ritenuto responsabile e tenuto a risarcire i danni al cliente, se rassicura quest’ultimo circa la possibilità di proseguire l’attività imprenditoriale, che poi viene inibita dal giudice in quanto in concorrenza con altro competitor.

E’ quanto in breve precisato dalla Corte d’Appello di Milano, seconda sezione civile, accogliendo parzialmente il gravame proposto dal titolare di un’attività commerciale.

La vicenda riguarda, in particolare, un’esercente attività di gestione, manutenzione e noleggio di apparecchi elettronici da gioco, che aveva ceduto la propria impresa, contestualmente impegnandosi a non esercitare attività concorrente a quella ceduta per i cinque anni successivi al trasferimento e nell'ambito territoriale corrispondente all'intera Provincia. A seguito di contrasti insorti con il concessionario, il gestore si era rivolto al proprio avvocato per chiedergli se fosse possibile costituire una s.r.l. operante nel medesimo ambito di attività e territoriale. Il legale accordava parere favorevole e la società veniva dunque costituita.

Ma poco tempo dopo il Tribunale aveva inibito la prosecuzione di detta nuova impresa, in quanto esercitata in concorrenza con altro imprenditore.

Nell'affermare la responsabilità del professionista “cattivo consigliere”, la Corte d’appello – con sentenza n. 2511 del 15 giugno 2015 – ha operato una distinzione.

In particolar modo, l’attività del legale precedente l’inibitoria costituisce strategia processuale in ipotesi discutibile ma legittima e comunque non foriera di danno. La rassicurazione al cliente inibito in ordine alla possibilità di proseguire l’attività imprenditoriale è invece in evidenza errata ed espone al pagamento di ingenti penali.

Responsabile avvocato che tarda opposizione 

Infine, l’avvocato non è responsabile verso il cliente, se ha perso la causa perché ha mal interpretato le norme. Lo è, invece, per aver presentato opposizione a decreto ingiuntivo in ritardo.

E’ quanto affermato dalla Corte d’Appello di Roma, terza sezione civile, respingendo il ricorso di una avvocato, condannato a risarcire il cliente per avergli fatto perdere la causa contro un odontoiatra, in quanto aveva superato i termini per opporsi al decreto ingiuntivo, facendolo diventare esecutivo. 

Questioni complesse e opinabili Esclusa responsabilità 

La Corte distrettuale ha inoltre precisato – con sentenza n. 17 dell’8 gennaio 2013 - che in applicazione dei principi dettati dagli artt. 1176 comma 2 e 2236 c.c., l’avvocato deve ritenersi responsabile verso il cliente in caso di incuria ed ignoranza di disposizioni di legge ed, in generale, in tutti i casi in cui per negligenza e imperizia comprometta il buon esito della causa. Mentre è esclusa la responsabilità in caso di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni complesse ed opinabili, salvo dolo o colpa grave. 

Quadro Normativo

Decreto Legge 1/2012;

art. 1175 c.c.;

art. 1176 c.c.;

art. 2236 c.c.;

Tribunale di Ravenna, sentenza n. 129 dell’11 febbraio 2016;

Corte di Cassazione, sentenza n. 17346/2015;

Corte di Cassazione, sentenza n. 16023 del 14 novembre 2002;

Tribunale di Verona, sentenza n. 172 del 26 gennaio 2016;

Corte di Cassazione, sentenza n. 20828 del 29 settembre 2009;

Tribunale di Fermo, sentenza n. 784 del 30 settembre 2015;

Tribunale di Verona, sentenza n. 1582/2014;

Tribunale di Verona, sentenza n. 1347/2013;

Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 2511 del 15 giugno 2015;

Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 17 dell’8 gennaio 2013.

 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito