Sostitutiva sui finanziamenti Alla cassa per l'acconto 2017

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Sostitutiva sui finanziamenti Alla cassa per l'acconto 2017

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione n. 50 del 20 aprile 2017, a chiarire i dubbi degli operatori a ridosso della scadenza del versamento dell’acconto relativo all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine, dovuta per le operazioni effettuate nell’anno in corso.

Con il documento di prassi si è risposto ad una richiesta di interpretazione circa la nuova disciplina definita dall'articolo 7-quater, comma 33 del Dl n. 193/2016. Tale disposizione normativa ha, infatti, revisionato gli obblighi in materia di dichiarazione e versamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, in seguito alla sostituzione dei primi tre commi dell’articolo 20 del Dpr 601/1973.

Nuova disciplina imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine

In particolare, il Dl n. 193/2017 ha abrogato l’obbligo di presentare la dichiarazione dell’imposta sostitutiva per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate nel primo semestre, in formato cartaceo e in duplice esemplare, a partire dalle operazioni poste in essere nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, sostituendolo con l'obbligo di presentare un’unica dichiarazione telematica a decorrere, però, dalle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, la dichiarazione telematica per le operazioni effettuate nel 2017 verrà presentata entro il 30 aprile 2018.

Gli operatori hanno chiesto all'Agenzia di esprimersi riguardano l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle operazioni effettuate nel 2017, in assenza di presentazione della dichiarazione telematica.

Con la risoluzione n. 50/E/2017, l'Agenzia ha spiegato che i due acconti del 2017 dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine dovranno essere versati entro il prossimo 30 aprile e 31 ottobre, anche se nell’anno 2017 i contribuenti non procederanno alla presentazione della nuova dichiarazione telematica.

La prima rata è dovuta nella misura del 45% del complessivo acconto dovuto, mentre la seconda rata per il restante importo del 55%. Gli acconti – spiega l'Agenzia – sono dovuti rispettivamente entro il termine di presentazione della nuova dichiarazione telematica ancorché non esistente nel 2017 (ovvero il 30 aprile 2017 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare) ed entro il sesto mese successivo a detto termine (31 ottobre 2017, sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).

L’eventuale credito risultante dalle dichiarazione semestrali precedenti potrà essere scomputato dai versamenti in acconto che i contribuenti devono effettuare nel corso del 2017.

Modalità di versamento degli acconti

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato in applicazione del Dm 8 novembre 2011 del MEF, è stata ampliata la portata dell'utilizzo del modello F24.

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali, dal 20 aprile 2017 anche per il versamento dell'imposta sostitutiva (delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative) sui finanziamenti, si dovrà utilizzare il modello F24, in luogo dell'attuale modello F23.

Per permettere l'adeguamento alle nuove modalità è stato fissato un periodo transitorio: per i pagamenti dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti da effettuare fino al 31 dicembre 2017 potrà essere adottato il modello di pagamento F24, oltre al modello F23, mentre dal 1° gennaio 2018 scatterà l'obbligo di utilizzare esclusivamente il modello F24.

Codici tributo

La risoluzione n. 49/E/2017, anch'essa del 20 aprile, ha istituito così i codici tributo da indicare nel modello F24.

Si tratta dei codici:

  • «1545» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti - acconto»;
  • «1546» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti - saldo»;
  • «1547» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Sanzione da ravvedimento»;
  • «1548» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Interessi da ravvedimento».

In tema di imposta sostitutiva sono stati istituiti anche ulteriori codici tributo per versare le somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici. Si tratta dei codici:

  • A193, per l'imposta;
  • A194, per la sanzione;
  • A195, per gli interessi.
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