Sostitutiva sul Tfr Acconto alla cassa

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Sostitutiva sul Tfr Acconto alla cassa

Scade venerdì 16 dicembre 2016 il termine per i datori di lavoro ed enti pensionistici, che fungono da sostituti d’imposta per i propri dipendenti, per versare l’acconto sui rendimenti delle quote di Trattamento di fine rapporto accantonate dall’azienda al 31 dicembre 2015.

Si tratta del versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione dei Tfr rimasti in azienda oppure, in caso di aziende con più di 50 addetti, versati al Fondo di Tesoreria Inps. Nessuna rivalutazione e di conseguenza nessuna imposta sostitutiva deve, invece, essere quantificata con riferimento ai Tfr destinati ai fondi di previdenza complementare.

La tassazione da applicare sulla rivalutazione delle quote di Tfr dei propri dipendenti accantonate nelle casse aziendali alla fine dell'anno precedente è una tassazione ridotta e sostitutiva dell'Irpef ordinaria.

Sulle rivalutazioni, infatti, è dovuta un’imposta sostitutiva, con aliquota del 17%, da versare in acconto entro il 16 dicembre, mentre il saldo andrà versato entro il 16 febbraio 2017. Il codice tributo da utilizzare è il codice “1713”.

Rivalutazione fondo Tfr

In base a quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice civile, si deve considerare il Fondo del trattamento di fine rapporto accantonato ogni anno al 31 dicembre (in questo caso del 2015), escludendo le quote maturate nel corso dell’anno stesso. Tale Fondo deve essere poi rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (pari, in questo caso, a 1,5%). In caso di cessazioni di rapporti di lavoro, l’indice da considerare è quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Soggetti interessati

Devono rispettare la scadenza coloro che, in qualità di sostituto d’imposta, come per esempio datori di lavoro ed enti pensionistici, determinano l’imposta dovuta dai dipendenti e la riversano nelle casse dello Stato.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico, che hanno alle proprie dipendenze colf, badanti, baby sitter. Questi lavoratori, infatti, devono provvedere direttamente al versamento nella dichiarazione dei redditi nell’anno in cui percepiscono il Tfr, con indicazione del codice tributo “1714” nel modello di versamento F24.

Inoltre, anche se i lavoratori hanno aderito ad una forma pensionistica complementare, nulla è dovuto all’Erario, perché gli accantonamenti confluiscono totalmente nel fondo pensione.

Calcolo e versamento

L’acconto dell'imposta sostitutiva da applicare sui rendimenti delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate in azienda può essere calcolato seguendo due diversi metodi: storico o previsionale.

Effettuati i calcoli si deve procedere con la compilazione del modello di versamento F24, nel quale confluirà il 90% dell’imposta totale e andrà indicato, nella sezione “Erario” il codice tributo “1712”.

È possibile compensazione il debito con eventuali crediti maturati per altre imposte e contributi, compreso anche l'eventuale credito d’imposta costituitosi in seguito al prelievo straordinario Irpef sui Tfr negli anni 1997 e 1998, secondo quanto stabilito dalla Finanziaria 1997.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola 5 febbraio 2016 - Rivalutazione annuale Tfr, saldo sostitutiva – G. Lupoi

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