Sulle compensazioni vige l'insindacabilità

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La Corte di Cassazione - sentenza n. 13542 del 23 giugno 2005 - ha affermato che la compensazione delle spese processuali, sia essa totale o parziale, rappresenta una insindacabile facoltà del giudice di merito, tanto nell'ipotesi di soccombenza di entrambe le parti, tanto quando sussistono giusti motivi. La valutazione è, pertanto, rimessa al giudice ed è sindacabile solo in presenza di motivi "palesemente e macroscopicamente illogici od erronei",ritenuti in grado di inficiare "il processo formativo della volontà decisionale".

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