Truffa online è aggravata

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Truffa online è aggravata

Aggravante della minorata difesa

Quando l’agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ovvero di condizioni oggettive, conosciute dall'agente e delle quali lo stesso abbia consapevolmente approfittato, è da ritenere configurabile l’aggravante della minorata difesa.

E tale aggravante può ritenersi integrata anche nel caso delle truffe via web, dove la distanza rispetto al luogo in cui si trova l’acquirente del prodotto online è circostanza oggettiva, ben nota a colui che vende i prodotti.

Questa circostanza è l’elemento che pone l’autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi comodamente alle conseguenze dell’azione.

Sono, questi, dei vantaggi che l’agente non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu.

Distanza come circostanza oggettiva

In definitiva, la distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l’agente consapevolmente approfitta e a cui si aggiunge di norma l’utilizzo di clausole contrattuali che prevedono i pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, porta alla configurazione dell’aggravante in oggetto.

Questa, connota la condotta dell’agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale, rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice, nella quale l’agente pone in vendita un prodotto del quale non dispone o non si vuole privare a prezzi convenienti per catturare l’attenzione e l’interesse dell’acquirente che consulta le vetrine virtuali.

Cassazione: aggravante configurabile

Sulla base di questi motivi, la Corte di cassazione – sentenza n. 17937 del 10 aprile 2017 - ha annullato, con rinvio, la decisione di merito che aveva ritenuto non ravvisabile, nel caso di due truffe perpetrate online, l’aggravante della minorata difesa.

La Suprema corte ha accolto il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica secondo il quale proprio la distanza tra il luogo in cui si trovava l’autore del reato e quello in cui si trovava l’acquirente aveva consentito al primo di celare la propria identità e le proprie intenzioni fraudolente, impedendo qualsiasi verifica sull’esistenza del bene e ponendolo in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima.

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